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N. 04396/2011REG.PROV.COLL.
N. 04456/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4456 del 2011, proposto da:
De Sarlo Installazioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gigante, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Mengoli Mario Elettromeccanica, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00726/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIS.DANNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Manduria e di Mengoli Mario Elettromeccanica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Caggiula, Gigante e Marra;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti;
Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di Manduria in favore della ditta Mengoli (disposta dopo l’accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, seconda classificata, avverso l’originaria aggiudicazione);
Ritenuto di dover confermare la statuizione di inammissibilità sulla base di una motivazione parzialmente differente, in quanto:
a) l’ultima aggiudicazione disposta in favore della ditta Mengoli è stata effettuata in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale e non riapre i termini di impugnazione per le altre imprese concorrenti;
b) l’odierna appellante, terza classificata, è stata, infatti, lesa dall’originario provvedimento di aggiudicazione, che cristallizzava una graduatoria che la vedeva seguire due concorrenti;
c) pur non risultando la prova della tempestiva comunicazione all’appellante dell’originario provvedimento di aggiudicazione, tale provvedimento, ormai conosciuto, non è stato impugnato con il ricorso di primo grado, essendo l’oggetto del giudizio stato limitato al secondo provvedimento di aggiudicazione e ad atti non definitivi della prima fase di svolgimento della gara;
d) la mancata contestazione della prima aggiudicazione preclude all’appellante la contestazione della successiva aggiudicazione, disposta in via esecutiva di una pronuncia giurisdizionale;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso in appello e che alla soccombenza seguono le spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 2.500,00, oltre Iva e C.P., in favore di ciascuna parte appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Autore / Fonte: www.giustizia.amministrativa.it - AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT-AVVOCATO NARDELLI (Studio Legale Avv.Sante Nardelli)
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