studio legale bari
Studio Legale
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI - NR.2571 DEL 22 MAGGIO 2015
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBBLICI - NR.2571 DEL 22 MAGGIO 2015

PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSI PUBLBICI - REQUISITO DEL SERVIZIO EFFETTIVO - SIGNIFICATO - IMPOSSIBILITA' DI RICOMPRENDERE IL SERVIZIO MATURATO PER EFFETTO DELLA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA NELLA CARRIERA STESSA

 

N. 02571/2015REG.PROV.COLL.

N. 05550/2007 REG.RIC.

logo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5550 del 2007, proposto da:
MORRONE GINA SARA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Morcavallo, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno, n. 6;

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

ELIA SERGIO, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, Sez. II, n. 631 del 12 maggio 2006, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso interno a 63 posti di dirigente area socio-culturale;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati;

Nessuno è presente per le parti.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. L’amministrazione regionale della Calabria, giusta decreto dirigenziale n. 14881 del 31 dicembre 2001 escludeva definitivamente dal concorso interno per la copertura di n. 63 posti di dirigente i candidati appartenenti al contingente della legge regionale 16 marzo 1995, n. 15, in quanto detto personale, immesso nei ruoli nel 1994, era privo del requisito previsto dal bando di aver prestato nove anni di servizio effettivo alla data del 31 luglio 2001, non potendo a tal fine del riconoscimento, avvenuto ai soli fini giuridici, del servizio prestato prima del 1994, peraltro presso altri enti di diverso comparto.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, con la sentenza n. 631 del 12 giugno 2006, nella resistenza dell’intimata amministrazione, respingeva il ricorso proposto dalla signora Gina Sara Morrone per l’annullamento di quel decreto, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione.

2. L’interessata chiedeva la riforma della predetta sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia per “motivazione erronea, illogica e contraddittoria” e “infondatezza nel merito”.

A suo avviso, in sintesi, sia l’amministrazione che i primi giudici avevano illegittimamente omesso di considerare ai fini del requisito dell’effettivo servizio novennale per la partecipazione al concorso de quo il servizio di 10 anni e 9 mesi comunque prestata a favore della Regione dal 4 settembre 1990 al 31 luglio 2001, sicuramente valutabile, così dando luogo ad un’inammissibile disparità di trattamento e ad un’altrettanto macroscopica violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; del resto l'art. 3 della l. r. 2 maggio 2001, n. 7, aveva espressamente riconosciuto al personale inquadrato in applicazione della citata l. reg. n. 15 del 1990, l'anzianità a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

La Regione Calabria non si è costituita nel presente grado di giudizio.

3. All’udienza pubblica del 21 aprile 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appello è infondato.

Può al riguardo rinviarsi alla decisione di questa stessa sezione n. 365 del 31 gennaio 2006 che, in una fattispecie identica a quella in esame (essendo impugnato lo stesso decreto dirigenziale citato nel par. 1), accogliendo l’appello proposto dall’amministrazione regionale ha così statuito: “…appare, invece, meritevole di adesione la tesi di carenza in capo all'appellato del requisito consistente, secondo le prescrizioni del bando, nel possesso di un periodo novennale di effettivo servizio nella qualifica prescritta. Ed infatti il bando ha disposto che occorreva, ai fini dell'ammissione: 1) essere dipendenti regionali inquadrati nella ottava o settima qualifica funzionale; 2) avere prestato nove anni di effettivo servizio nella qualifica di cui al punto precedente.

Orbene, il ricorrente è stato inquadrato, nella settima qualifica, nel ruolo regionale, con decorrenza 1° dicembre 1993. Sino al luglio 2001, data in cui occorreva il possesso del requisito in discorso, non aveva maturato i prescritti nove anni. Né l'effettivo servizio, poiché doveva essere prestato nella qualifica di ruolo, può essere sostituito da quello espletato alle dipendenze dell'ente, convenzionato con la Regione, che, per definizione, non poteva avere identiche posizioni di ruolo. Né, infine, può essere significativo il riconoscimento di anzianità dalla data di entrata in vigore della l. reg. 16 marzo 1990, n. 15, disposto dall'art. 2-bis della l. reg. 2 maggio 2001, n. 7, giacché ai fini dell'integrazione del requisito dell'effettivo servizio - che assume contenuto diverso da quello del possesso di una fittizia anzianità, anche se riconosciuta per legge - occorre la reale prestazione di funzioni di cui il soggetto sia stato ex ante investito (conf. per analoghi casi in altri settori di impiego: VI Sez. 19 marzo 1992, n. 174; VI Sez. 20 ottobre 1998, n. 1409; V Sez. 18 dicembre 2003, n. 8339; IV Sez. 10 marzo 2004, n. 1131)”.

E’ appena il caso di sottolineare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, allorquando ai fini dell’ammissione ad un concorso pubblico il bando di gara richieda il possesso del requisito di un certo periodo di servizio effettivo in una determinata carriera, detto servizio è sempre univocamente inteso quale servizio effettivamente prestato in detta carriera, e non quale servizio maturato per effetto della retrodatazione giuridica della nomina nella carriera stessa, ciò in quanto l’espressione “servizio effettivo” rivela una precisa scelta ed una precisa ratio, consistente nel riservare determinate promozioni (o comunque benefici) solo a chi abbia maturato una reale e prolungata esperienza in mansioni in ordine alle quale sussiste nel contempo anche il relativo titolo formale (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1674; 8 maggio 2013, n. 2485).

5, Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della Regione Calabria.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla signora Gina Sara Morrone avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, n, 631 del 12 giugno 2006, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Autore/Fonte: Studio Legale Nardelli - Avvocato Sante Nardelli

www.giustizia-amministrativa.it
 

Autore / Fonte: Consiglio di Stato - www.giustizia-amministrativa.it

 

 

Autore / Fonte: CONSIGLIO DI STATO www.giustizia-amministrativa.it


Autore / Fonte: Consiglio di Stato - www.giustizia-amministrativa.it

Avvocato Sante NARDELLI
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e civile, diritto societario, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto stragiudiziale. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, altre Magistrature Superiori.

Avvocato Giovanni Vittorio NARDELLI
Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto degli appalti, diritto dell'energia, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti, diritto del commercio, diritto civile, diritto processuale civile. Diritto Tributario. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, altre Magistrature Superiori, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Maria Giulia NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Dora NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.