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FIERA DEL LEVANTE.
Si del Tar alla revoca dell’appalto dei servizi accoglienza e vigilanza non armata.
La vicenda ha ad oggetto l’appalto di gestione dei servizi fieristici ausiliari di welcome desk (servizio informazione visitatori), infopoint di padiglione (assistenza espositori e visitatori, assistenza tecnica espositori), sicurezza non armata degli ingressi e accoglienza all’interno dei padiglioni, in occasione della 77ͣ Fiera del Levante.
L’appalto, originariamente aggiudicato alla Team Security Bari, è stato assegnato alla impresa seconda classificata dopo che l’Ente Fiera aveva rilevato, in sede di controllo dei requisiti, la richiesta di un decreto penale di condanna a carico del legale rappresentante della società prima classificata per esercizio dell’attività di guardia giurata senza autorizzazione.
Di qui un primo ricorso al Tar Bari seguito da successivi motivi aggiunti.
All’esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2013, però, i Giudici del Tar barese (Pres.Guadagno, Rel.Zonno) hanno confermato la legittimità dell’operato della Fiera del Levante.
Cadono nel nulla, pertanto, perlomeno per quanto riguarda la fase cautelare, le richieste risarcitorie formulate dalla impresa contro la Fiera del Levante ed aventi ad oggetto il danno da mancato impiego dei lavoratori, il danno da mancato utile ed il danno all’immagine.
Il Tar Bari, infatti, accogliendo le tesi processuali della Fiera del Levante, difesa dall’avvocato amministrativista Giovanni Vittorio NARDELLI del Foro di Bari, ha ritenuto che la sola esistenza della richiesta di un decreto penale di condanna (diversa quindi dalla condanna vera e propria) a carico del legale rappresentante della Team Security fosse idonea a sorreggere l’esclusione dalla gara della impresa aggiudicataria.
Secondo il Tar Bari, Sezione Seconda, “la decisione di esclusione per il venir meno dell’elemento fiduciario, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006, è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, alla quale il legislatore riserva la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso o futuro contraente” ed ancora “ non appare pretestuosa né manifestamente irragionevole la valutazione degli elementi di fatto esibiti dall’appaltante come ragione del proprio operato”.
Primo round, quindi, a favore della Fiera del Levante in attesa della decisione nel merito.
Autore/Fonte: www.go-bari.it Avv.Nardelli - Studio Legale Nardelli
Autore / Fonte: www.go-bari.it
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