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EDILIZIA ED URBANISTICA - VINCOLI SOGGETTI A DECADENZA QUINQUENNALE - SONO SOLO I VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO O CHE NE COMPORTANO LA INEDIFICABILITA' ASSOLUTA - VINCOLO CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO - NON E' SOGGETTO A DECADENZA QUINQUENNALE
N. 05274/2011REG.PROV.COLL.
N. 03153/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2003, proposto da:
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaleoni, con domicilio eletto presso Goffredo Maria Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
contro
Leardini Sisto;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00930/2002, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Barbantini, su delega dell' avv. Brancaleoni;
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata avverso il diniego di concessione edilizia adottato dal Comune di Rimini;Rilevato che i Primi Giudici hanno posto a fondamento della statuizione di accoglimento la ritenuta scadenza, per avvenuto decorso del quinquennio di cui all’art. 2 della legge n. 1187/2968, del vincolo a “parco urbano e di quartiere” imposto sul lotto in con il PRG del 1978 (art. 3.18 delle norme tecniche di attuazione);
Ritenuto che l’appello proposto dal Comune di Rimini avverso la sentenza di prime cure merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:
-secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis,
Consiglio Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3700), i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 2, l. 19 novembre 1968 n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che ne comportano l'inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio; -la previsione di una determinata tipologia urbanistica, quale nella specie relativa alla realizzazione o conservazione di parco urbano o di quartiere, non configura un vincolo preordinato all'espropriazione né comporta l'inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia e quindi, costituente esercizio di potestà conformativa che sfugge al ricordato limite temporale (cfr. art. 11, l. 17 agosto 1942 n. 1150);
nel caso in esame, peraltro, il vincolo consente la realizzazione di strutture a carattere provvisorio, quali chioschi di ristoro, tettoie aperte e attrezzi per il gioco dei bambini, prevedendo una destinazione non rimessa alla necessaria iniziativa pubblica e, quindi, attuabile, senza previa ablazione del bene, anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento in ragione della legittimità della determinazione negativa adottata dal Comune appellante in forza del richiamo di prescrizione di piano ancora vigente;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione delle oscillazioni interpretative registratesi in passato in subiecta materia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT
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