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27 LUGLIO 2011 - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SESTA NR.4493 DEL 27 LUGLIO 2011

AMBIENTE - BENE DICHIARATO DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.19 DEL DPR 233/2007 - NON E' RICHIESTO - NECCESITA' DEL PARERE NEI SOLI PROCEDIMENTI DI TUTELA DI UN BENE MERITEVOLE DI INTERESSE TANTO SOTTO IL PROFILO CULTURALE QUANTO SOTTO IL PROFILO PAESISTICO 

 

N. 04493/2011REG.PROV.COLL.

N. 10693/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10693 del 2010, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio dell'Umbria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 2;

contro

Borgo Giglione Srl, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Inzitari e Patrizia Parenti, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Parenti in Roma, via Federico Cesi, n. 21;

nei confronti di

Legambiente - Circolo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: sezione prima, n. 658/2009;

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Borgo Giglione Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Paola Palmieri e l'avvocato Parenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in primo grado è stato impugnato il decreto con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell´Umbria ha dichiarato di interesse storico artistico rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, ai sensi dell´art. 10, co. 1, co. 3, lett. a), d) ed e), co. 4, lett. l), d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, un´ampia area compresa nei territori dei Comuni di Perugia, Umbertide e Magione, denominata ‘Diverticolo degli olivetani’ in località Paltracca, unitamente agli atti presupposti, tra i quali la comunicazione di avvio del procedimento.

Con le censure dedotte è stata lamentata, in specie, la violazione dell´art. 19, d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, sotto il profilo della mancata richiesta del parere del Comitato regionale di coordinamento e della mancata distinzione delle competenze tra la fase istruttoria e quella decisoria, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza e lo sviamento di potere.

Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha accolto sotto il primo profilo il ricorsi e per l´effetto ha annullato i provvedimenti impugnati.

2. Propone appello il Ministero per i beni e le attività culturali, deducendo l’erroneità della sentenza e chiedendone l’annullamento.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata introitata per la decisione..

3. L’appello va accolto.

Come precisato in narrativa, i terreni in questione sono stati dichiarati di interesse storico artistico rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, ai sensi dell´art. 10, co. 1, co. 3, lett. a), d) ed e), co. 4, lett. l), d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Ad avviso del giudice di primo grado, il procedimento ha riguardato beni suscettibili di tutela intersettoriale, sicché in seno allo stesso si sarebbe dovuto acquisire il parere del Comitato regionale di coordinamento, ai sensi dell´art. 19, d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

L´assunto sarebbe dimostrato dal fatto che l´atto di avvio del procedimento è stato sottoscritto insieme dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici e dal Soprintendente per i beni storici, artistici ed antropologici.

La tesi non può essere condivisa.

Il provvedimento impugnato è stato emanato ai sensi delle seguenti parti dell´art. 10, d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

- comma 1, ai sensi del quale: "sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

- comma 3, lett. a), ai sensi della quale (sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13): "a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

- comma 3, lett. d), ai sensi della quale (sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13): le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

- comma 3, lett. e), ai sensi della quale sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse;

- comma 4, lett. l), ai sensi della quale sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

L´Amministrazione ha quindi individuato l´area in parola come bene meritevole di tutela in quanto bene culturale, di interesse pubblico sotto i profili appena evidenziati.

L´art. 19 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, per quanto ora interessa, dispone che:

"1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta".

La lettera a), appena riportata, chiarisce in che cosa consiste l´intersettorialità, individuata nella possibilità di tutelare un bene in quanto di interesse culturale e di interesse paesistico insieme.

La disciplina è coerente con quella del testo normativo di rango primario di riferimento, il più volte citato d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale giustappunto distingue i beni ivi considerati in due categorie, delle quali la prima comprende i beni culturali, di cui alla parte seconda del decreto legislativo, e la seconda i beni paesaggistici, di cui alla parte terza del medesimo decreto.

Il medesimo decreto poi assoggetta a forme diverse di tutela le due categorie di beni, e da ciò nasce l´esigenza di coordinamento, per la quale è stato istituito il comitato di cui si tratta.

E´ evidente, peraltro, che l´esigenza di coordinamento non si presenta quando si tratta di tutelare beni che appartengono ad una sola delle "classi" di interesse, irrilevante essendo che vi appartengano sotto profili plurimi, fra quelli che comportano il riconoscimento dell´interesse pubblico e l´assoggettamento a regime vincolistico.

Sostiene, in conclusione, il Collegio che l´art. 19 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, impone l´acquisizione del parere del comitato di coordinamento nei soli procedimenti di tutela di un bene meritevole di interesse tanto sotto il profilo culturale quanto sotto il profilo paesistico.

Atteso che il bene di cui ora si discute è stato giudicato meritevole di tutela solo sotto il solo profilo culturale, il procedimento poteva prescindere dall´acquisizione del parere di cui si discute.

Non può del resto condividersi l’assunto secondo cui l´area in questione ha rilievo anche sotto il profilo paesaggistico: assunto a sostengo del quale si rimarca che l´atto di avvio del procedimento è stato sottoscritto anche dal dirigente competente sotto tale profilo.

La difesa dell´Amministrazione spiega che il fatto è dovuto all´organizzazione della struttura amministrativa al tempo in cui è stato adottato l´atto di avvio del procedimento.

Ritiene il Collegio comunque irrilevante la questione.

Invero, se nel corso del procedimento l´Amministrazione abbandona l´ipotesi di assoggettare a protezione il bene sotto una delle due categorie di tutela, viene meno anche l´esigenza di sottoporre la pratica al comitato di coordinamento, il cui atto è obbligatorio, è bene ripeterlo, solo quando l’esigenza di tutela sia duplice.

In conclusione, le argomentazioni della parte appellante devono essere condivise.

4. A ciò si aggiunga che il Soprintendente competente ha dato impulso all´apertura del procedimento con la comunicazione del suo avvio, nella quale sono, tra l´altro, indicati gli estremi catastali dei terreni interessati, mentre il Direttore regionale lo ha concluso raccogliendo gli elementi emersi nella relazione conclusiva ed adottando il provvedimento finale, sicché non vi è stata violazione dell’ordine delle competenze.

L´Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell´individuazione dei beni di interesse culturale, le sue scelte potendo essere contestate solo sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle diverse figure sintomatiche.

Nel caso di specie l´Amministrazione, nella relazione di vincolo, ha dato atto dell´individuazione di una storia comune dell´area interessata, che ha mantenuto nei secoli una specifica individualità, con una forte continuità di vita e di attività nella zona con la presenza di una massa, ossia una struttura unitaria di produzione agricola, operante fin dalla tarda antichità.

Le riportate valutazioni non appaiono al Collegio sindacabili senza invadere l’area riservata al merito degli apprezzamenti dell’Amministrazione.

5. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma delle sentenze gravate, va respinto il ricorso di primo grado.

In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10193 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it   AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
 
 


Autore / Fonte: www.giustizia-amministrativa.it Avvocato Nardelli (Studio Legale Nardelli)

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