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25 LUGLIO 2011 - CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE - PRES.BRANCA REL.QUADRI - NR.4454 DEL 25 LUGLIO 2011

PROCESSO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO IN APPELLO - DA PARTE DI SOGGETTI NON AVENTI LA POSIZIONE DI PARTI FORMALI IN PRIMO GRADO  - AMMISSIBILITA' QUALORA ESSI POSSANO SUBIRE ANCHE INDIRETTAMENTE UN PREGIUDIZIO O POSSANO TUTELARE UNA SITUAZIONE DI VANTAGGIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - TITOLO LEGITTIMANTE IN FORZA DI INDAGINE DA COMPIERE IN ASTRATTO

PROCESSO AMMINISTRATIVO - MEMORIA DEPOSITATA IL GIORNO DI SABATO - TEMPESTIVITA' - IL SABATO VA CONSIDERATO GIORNO FESTIVO SOLO PER I TERMINI DA CALCOLARE IN AVANTI E NON PER I TERMINI DA CALCOLARSI A RITROSO

ENERGIA - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI ENERGIA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI E SUCCESSIVO VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - GARANZIE PARTECIPATIVE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI TERRENI LIMITROFI - LIMITI   

ENERGIA - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI ENERGIA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI  - TERMINE DI 180 GIORNI PREVISTO DALL'ART.12 COMMA 4 DEL D.L.VO NR.387/2003 - NATURA ACCELERATORIA

 

 

N. 04454/2011REG.PROV.COLL.

N. 10144/2010 REG.RIC.

N. 10147/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10144 del 2010, proposto da:
Provincia di Pavia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via di Ripetta, 142;

contro

Fondazione Vera Coghi, e Società Agricola Sviluppo Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Loriana Zanuttigh e Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;

nei confronti di

Regione Lombardia, Comune di Olevano di Lomellina, Maire Tecnimont Spa, Comune di Castello D'Agogna, Biomasse Olevano Srl;



 

sul ricorso numero di registro generale 10147 del 2010, proposto da:
Maire Tecnimont Spa e Biomasse Olevano a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Roberto Santucci, Emiliano Strinati, Domenico Ielo e Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli, 13;

contro

Fondazione Vera Coghi e Societa' Agricola Sviluppo a r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Franco Gaetano Scoca e Loriana Zanuttigh, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;

nei confronti di

Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Castello D'Agogna;
Comune di Olevano di Lomellina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Codacci Pisanelli e Graziano Lissandrin, con domicilio eletto presso Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Forenergy S.r.l., Gruppo biomassa Europa s.r.l., Consorzio Forestale Unione Agricoltori di Pavia, Società Agricola Dendron s.s., Società agricola Terra s.s., Società agricola Boffelli Mariangela e Società agricola Il glicine s.s.rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Lombardi, Mauro Pisapia e Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
Terna Rete Elettrica Nazionale società per azioni, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, Stefano Mastrolillie Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Stefano Mastrolilli in Roma, via F. Denza, 15;


 

per la riforma

quanto al ricorso n. 10144 del 2010:

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07136/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

quanto al ricorso n. 10147 del 2010:

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07136/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 


 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Vera Coghi e di Società Agricola Sviluppo Srl nonché del Comune di Olevano di Lomellina;

Visti gli appelli incidentali;

Visti gli atti di intervento ad adiuvendum di Terna Rete Elettrica Nazionale società per azioni e di Forenergy S.r.l., Gruppo biomassa Europa s.r.l., Consorzio Forestale Unione Agricoltori di Pavia, Società Agricola Dendron s.s., Società agricola Terra s.s., Società agricola Boffelli Mariangela e Società agricola Il glicine s.s.;

Viste le ordinanze in data 24.1.2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Ferrari , Zanuttigh ,Santucci, Cancrini, Pisapia, Bruno e Codacci Pisanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

La Fondazione Vera Coghi e la Società Agricola Sviluppo s.r.l. hanno impugnato dinanzi al T.a.r. Lombardia il decreto n.10682/01-10-2008, recante l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica a biomassa legnosa da realizzarsi nel Comune di Olevano da parte di Maire Tecnimont s.p.a., lamentando eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e dell’insufficiente valutazione dei presupposti nonché violazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

Con ricorso per motivi aggiunti, le stesse ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 2678/17.03.2008 di esclusione dell’impianto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 152/2006 per perplessità della procedura di verifica, contraddittorietà, mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle regole di partecipazione.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione n. 01/09 n. 35275/07 del 15 gennaio 2009 con la quale sono stati autorizzati la costruzione e l’esercizio dell’impianto , incluse le opere connesse ed infrastrutturali indispensabili alla costruzione dell’impianto, da ubicarsi sui terreni accatastati al N.C.T. foglio 7, partt. 14, 17, 18, 21 e 22 del Comune di Olevano Lomellina nonchè la costruzione e l’esercizio della sottostazione e linea elettrica delle opere funzionali all’immissione nella Rete Elettrica Nazionale dell’energia prodotta ed è stato infine apposto il vincolo preordinato all’espropriazione, per violazione dell’art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 e delle regole sulla partecipazione al procedimento. Le ricorrenti, pur essendo soggetti interessati in quanto destinatari della procedura di espropriazione, non sarebbero state avvisate del procedimento, essendosi provveduto alla loro convocazione solo in occasione della terza seduta della conferenza di servizi, a pochissimi giorni dalla data in cui era stata fissata, con frustrazione del diritto di effettiva partecipazione. Inoltre, le ricorrenti non sarebbero state messe in grado di esaminare la documentazione depositata dalla Maire Tecnimont per essere stata questa integrata successivamente alla conferenza di servizi.

Con un successivo ricorso, la Società Agricola Sviluppo s.r.l. ha impugnato il decreto di esproprio per opere di pubblica utilità (opere infrastrutturali e sottoservizi accessori) n. 567 del 23.11.2009, per illegittimità derivata , insufficiente motivazione, carenza di istruttoria.

Il T.a.r. , riuniti i ricorsi, ha respinto quello diretto all’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale ed ha dichiarato irricevibile per tardività quello diretto contro il decreto di esclusione dell’impianto dalla proceduta di VIA.

Ha, invece, accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti , annullando l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto , della sottostazione, della linea elettrica e delle opere funzionali all’immissione dell’energia prodotta nella rete e, di conseguenza, l’apposizione del vincolo espropriativo, giudicando applicabile alla fattispecie il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 10 –bis della legge n. 241 del 1990 rispetto al quale l’invito spedito sei giorni prima della data di convocazione della conferenza di servizi era da considerarsi tardivo e lesivo delle garanzie partecipative .

Parimenti, ha accolto il ricorso avverso il decreto di esproprio , considerandolo automaticamente caducato a seguito dell’annullamento dell’autorizzazione contenente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare e impositiva del vincolo preordinato all’esproprio.

Hanno proposto impugnazione parziale della sentenza, con separati appelli, sia la Provincia di Pavia che la Maire Tecnimont, unitamente alla società Biomasse Olevano s.r.l. nel frattempo subentrata come beneficiaria dell’autorizzazione unica e della procedura espropriativa.

Le appellanti sostengono che erroneamente il T.a.r. avrebbe considerato eccessivamente breve il termine di convocazione dei soggetti - individuati solo in prossimità della terza seduta della conferenza di servizio in ragione dell’inoltro in data 21.11.2008 dell’istanza per l’apposizione del vincolo di espropriazione su aree di loro proprietà – prevedendo l’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 il termine minimo di cinque giorni intercorrente tra la data di convocazione e quella di fissazione della conferenza di servizi. Sarebbe, peraltro, inapplicabile la disciplina del preavviso di provvedimento negativo di cui all’art 10 bis, stante la diversità di ratio rispetto alla convocazione in conferenza di servizi. Inoltre, il provvedimento finale sarebbe stato adottato solo in data 15.1.2009, consentendo al privato di svolgere tutte le proprie osservazioni in chiave partecipativa nei 42 giorni successivi alla conferenza di servizi, margine di tempo congruo e consistente.

Peraltro , secondo la Maire tecnimont, la Fondazione Vera Coghi e la Società Agricola erano pienamente a conoscenza del procedimento espropriativi, avendo organizzato in data 14.11.2008 un convegno sull’argomento. Nè le stesse avevano indicato elementi conoscitivi che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso, nel caso in cui pure fosse stato concesso un termine più lungo tra la convocazione e la conferenza di servizi.

Quanto all’annullamento del decreto di esproprio, la Provincia sostiene che sarebbe stata inammissibile la prospettazione, accolta dal T.a.r. , di illegittimità derivata da un provvedimento fatto oggetto di un diverso giudizio. Quanto alle censure rivolte contro quest’ultimo provvedimento, relative alla inadeguatezza della soluzione progettuale delle infrastrutture , supportata da una perizia tecnica, la Provincia contesta la richiesta di un inammissibile sindacato di merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione procedente, peraltro compiute già in occasione della dichiarazione di pubblica utilità, risalente all’approvazione del progetto, e non contestate in occasione dell’impugnazione di quel provvedimento. Anche le doglianze rivolte contro i provvedimenti di subentro della società Biomasse di Olevano, subentrata nel procedimento ablatorio avviato da Maire Tecnimont, ed i verbali di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza sarebbero inammissibili per carenza di interesse e per mancanza di specifiche censure.

In entrambi gli appelli si sono costituite con controricorso le ricorrenti in primo grado che i) resistono ai motivi di gravame; ii) ripropongono i motivi di ricorso rimasti assorbiti di violazione dell’art. 12, commi 3 d. lgs. 387/2003 per essere stata convocata con ritardo la conferenza di servizi , dell’art. 12, comma 4 per non essere stato preso in considerazione il parere negativo del Comune di Castello d’Agogna e per essere stato superato il termine di 180 giorni stabilito per il procedimento di autorizzazione unica, dell’art. 12, comma 7 per essere stata omessa la valutazione della tradizione agroalimentare dell’area; iii) propongono appello incidentale relativamente alla reiezione dei ricorsi avverso l’autorizzazione integrata ambientale, per mancata valutazione da parte del T.a.r. dei vizi attinenti alle macroscopiche contraddizioni, carenze e lacune progettuali poste in luce dalle perizie prodotte, ed avverso il decreto regionale di esclusione dalla VIA, erroneamente giudicato irricevibile data la mancata conoscenza per omessa pubblicazione del provvedimento sul BURL o sul sito informatico dell’amministrazione regionale e la sua illegittimità per violazione delle regole di partecipazione, violazione dell’art. 32 d. lgs. 15272006 e difetto di motivazione e di istruttoria.

Sono intervenuti in giudizio a sostegno delle appellanti le società indicate in epigrafe titolari di contratti di fornitura alla centrale di prodotto legnoso, il Comune di Olevano Lomellina e la società Terna – Rete elettrica Nazionale s.p.a..

Le parti hanno depositato ampie memorie nel corso del giudizio.

All’udienza del 10 maggio, i ricorsi sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservata la decisione.

DIRITTO

1.Va, preliminarmente, disposta la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza.

2.Va, poi, dichiarato ammissibile l’intervento spiegato in appello a sostegno delle appellanti da Terna s.p.a. , in quanto proprietaria della rete elettrica nazionale e concessionaria dell’attività di trasmissione dell’energia elettrica , interessata alla realizzazione delle opere elettriche per la connessione alla rete dei soggetti che producono energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili, e dalle società agricole, in quanto titolari di rapporti di fornitura di materiale legnoso alla centrale a biomasse.

In base al consolidato principio per cui nel giudizio amministrativo deve considerarsi ammissibile l’intervento in appello – ferma restando l’accettazione dello stato e del grado in cui il giudizio si trova - di soggetti non aventi la posizione di parti formali in primo grado qualora essi possano subire anche indirettamente un pregiudizio o possano tutelare una situazione di vantaggio attraverso la definizione della controversia ( Cons. St. Sez. V, 8.9.2010, n. 6520; 9.3.2009, n.1365), va riconosciuta la legittimazione ad intervenire a quei soggetti che, in quanto titolari di rapporti contrattuali dipendenti dall’esercizio dell’impianto, possono subire indirettamente un pregiudizio dall’annullamento delle autorizzazioni oggetto di impugnazione.

Quanto alla identificazione del titolo legittimante l’intervento, occorre richiamare l’orientamento (di recente, cfr. con ampi richiami anche alla disciplina introdotta dal c.p.a. sostanzialmente confermativa della previgente, Cons. St. Sez. IV, 30.11.2010 n. 8363) secondo cui l'indagine deve essere condotta in astratto, tenuto conto della causa petendi quale si desume dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio, indipendentemente dalla esistenza e validità dei rapporti che legherebbero l'interventore ai ricorrenti, in base alla affermazione della titolarità di un interesse dipendente e riflesso rispetto a quello azionato o comunque di un interesse di fatto, che si traduce in una più vantaggiosa aspettativa tale da legittimare la partecipazione al giudizio.

Il Collegio ritiene, pertanto, sufficiente sia l’allegazione di Terna in riferimento all’interesse discendente dalla connessione alla rete di trasmissione nazionale dell’impianto, sia quella delle società agricole, che hanno, peraltro, depositato documentazione relativa agli accordi per la fornitura di materiale legnoso idonea, benché mancante di alcune parti in riferimento alle condizioni economiche, a dimostrare, al momento dell’intervento in giudizio ed indipendentemente dai denunciati intrecci societari, irrilevanti ai fini considerati, una posizione di vantaggio conseguente alla realizzazione ed all’esercizio della centrale.

Il loro intervento ad adiuvandum deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.

3. Anche l’eccezione di tardività della memoria di Tecnimont in quanto depositata sabato 23 aprile è da respingere.

A riguardo, va confermato il recente orientamento della Sezione (Cons. St. Sez. V, 31.5.2011 n. 3252),secondo cui il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) “solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo……..Il c.p.a. esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a., in tal senso si era già espressa la preferibile giurisprudenza, cfr. Cons. St., sez. IV, 18 febbraio 2008, n. 446).Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì.”

4. Venendo ai motivi di appello proposti dalle appellanti in merito all’annullamento dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, occorre stabilire se l’amministrazione provinciale, nell’invitare le società proprietarie di terreni interessati da servitù di elettrodotto e da vincolo preordinato all’esproprio a partecipare solo alla terza seduta della conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, con uno spazio temporale di sei giorni tra la convocazione e la celebrazione, abbia violato le garanzie partecipative del procedimento amministrativo.

4.1 Ritiene il Collegio che occorra considerare , data la rilevanza che il dato assume per le prerogative partecipative delle appellate, partitamente il provvedimento impugnato in relazione all’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biomassa legnosa ed all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le porzioni di particelle interessate dalle opere connesse e infrastrutturali di cui alla richiesta presentata dalla Maire Tecnimont in data 21.11.2008, successivamente alle prime due sedute della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo della conferenza di servizi (Cons. St. Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020).

La lettera e la ratio dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi, richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez. V, 13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n. 824).

E’ pertanto da escludersi che le società proprietarie dei terreni circostanti, in quanto non destinatarie dell’atto finale, fossero titolari di diritti partecipativi al procedimento di rilascio di autorizzazione unica prevista dal citato art. 12 ,con la conseguenza che nessun obbligo sussisteva per l’amministrazione di convocazione alla conferenza di servizi anteriormente all’istanza della Marie Tecnimont (pervenuta tra la seconda e la terza seduta della conferenza di servizi) di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su alcune particelle interessate da opere infrastrutturali.

Ma anche in merito alla partecipazione a tale seduta, è da escludersi , alla luce dei principi richiamati in ordine alla disciplina della conferenza di servizi, che essa potesse riguardare aspetti estranei all’apposizione del vincolo e relativi all’attività valutativa della soluzione progettuale preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica.

Inappropriato è, quindi, il richiamo operato dal T.a.r. alla brevità del termine concesso ed al diniego di rinvio della seduta richiesto allo scopo di consentire una compiuta valutazione della questione da parte delle ricorrenti, per tale intendendo una valutazione della Fondazione e della S.A.S. sull’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e non solo sulla procedura espropriativa.

Peraltro, ove anche si ritenesse che la determinazione dell’amministrazione di invitare alla conferenza di servizi la Fondazione e la S.A.S. comportasse l’ accettazione di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di autorizzazione, non si potrebbe comunque applicare altro termine se non quello di cui le stesse amministrazioni partecipanti beneficiano, stabilito dall’art. 14 ter , che è di cinque giorni e risulta nella specie pienamente rispettato, essendo stata depositata agli atti del giudizio copia del fax che reca il positivo rapporto di trasmissione alle ore 17.30 del 27 novembre .

Non può, invero, ritenersi applicabile alla fattispecie, diversamente da quanto affermato dal T.a.r., l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di rigetto (che prevede un termine di dieci giorni), che è stato introdotto dalla legge n. 15 del 2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato ed amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo , allo scopo di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative all'accoglimento della sua istanza (Cons. Stato Sez. VI, 17-01-2011, n. 256) e va, comunque, interpretato alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo (Cons. Stato Sez. V, 07-09-2009, n. 5235).

Nel caso in esame non è, infatti, neanche configurabile un’ istanza delle appellate sulla quale l’amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi, per essere il procedimento in corso diretto esclusivamente all’emanazione dell’autorizzazione unica ex art. 12, che evidentemente sfugge all’applicazione dell’art. 10 bis nei riguardi di soggetti diversi dal richiedente l’autorizzazione stessa.

Né le garanzie partecipative possono ritenersi violate sotto il profilo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione, ex art. 7 della legge n. 241/1990. In base a piani principi, la p.a. è tenuta a notificare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi (Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213), tra cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, i proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento.

4.2 Chiarito, quindi, che nessuna garanzia partecipativa è stata violata nei confronti delle appellate quanto al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, occorre verificare se sussistono ragioni per escludere parimenti , come sostenuto dalle appellanti, la violazione del diritto di partecipazione della Fondazione e della S.A.S riguardo all’apposizione del vincolo espropriativo su talune particelle di loro proprietà interessate dalle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, e se, quindi, risulti rispettato l’obbligo di comunicazione e di applicazione delle garanzie procedimentali per il provvedimento di approvazione del progetto che valga come dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza e di apposizione del vincolo espropriativo.

A riguardo, occorre rilevare che, a seguito della richiesta avanzata dalla Maire Tecnimont, l’amministrazione ha provveduto, mediante convocazione del 26 novembre 2008 alla seduta della conferenza di servizi, ad avvisare le appellate così come gli altri soggetti (Tenimento Castello S.S. e Rete Ferroviaria Italiana) interessati dallo stesso vincolo, che non hanno opposto motivi ostativi. Nella nota di convocazione si dà avviso circa l’istanza di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio con dichiarazione di pubblica utilità delle particelle interessate dalle opere.

Il Collegio giudica tale comunicazione individuale satisfattiva delle esigenze di partecipazione del privato inciso dal procedimento espropriativo e tempestiva rispetto alla data di adozione del provvedimento finale (15.1.2009) da parte dell’amministrazione, sia ai sensi dell’art.7 della legge n. 241/1990, sia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327. Invero, le interessate hanno avuto la possibilità di disporre di un lasso di tempo sufficiente (48 giorni) per manifestare le proprie osservazioni relativamente alla procedura di espropriazione. Nè può considerarsi rilevante, ai fini considerati, la circostanza che l’evasione all’istanza di accesso in data 10.12.2008 sia posteriore all’adozione del provvedimento, dal momento che gli atti richiesti non si riferiscono né al procedimento di autorizzazione unica né, tantomeno, all’apposizione del vincolo, bensì al diverso procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

5.Una volta accolto il primo motivo di appello, occorre esaminare gli ulteriori motivi avanzati in primo grado dalle appellate contro il medesimo provvedimento, giudicati assorbiti e riproposti con controricorso.

5.1 Infondato è il motivo afferente la violazione dell’art. 12, comma 3 del d. lgs. n. 387/2003, attesa la natura acceleratoria del termine di trenta giorni entro il quale la conferenza di servizi deve essere convocata, non potendosi considerare il mancato rispetto di tale termine, per di più giustificato dalla complessità dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale.

5.2 Parimenti da respingere è la censura fondata sul superamento del termine finale di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4 nel testo all’epoca vigente, per la conclusione del procedimento di autorizzazione. Anche a questo termine deve essere riconosciuta natura acceleratoria e non perentoria ( Cons. St. 11.5.2010, n. 2825) , con la conseguenza che il suo superamento non priva l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento finale.

5.3 Ugualmente infondata è la doglianza secondo cui , a seguito del parere sfavorevole reso dal Comune di castello d’Agogna, la provincia avrebbe dovuto rimettere la decisione alla giunta regionale, in base a quanto previsto dal comma 4 nel testo all’epoca vigente.

Va osservato, a riguardo, che il parere sfavorevole – di cui è peraltro dato atto nel provvedimento - è stato manifestato tardivamente, a rettifica del precedente assenso del medesimo comune , in occasione della terza seduta della conferenza di servizi convocata in vista dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Correttamente, pertanto, l’amministrazione non ne ha tenuto conto , astenendosi dal rimettere il procedimento alla giunta regionale.

5.4 Quanto alla mancata considerazione della tradizione risicola dell’area, va osservato che l’art. 12 d. lgs. n. 387/2003 consente l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole. In disparte l’ammissibilità della censura, che investe una valutazione discrezionale dell’amministrazione sottoposta al sindacato giurisdizionale solo per profili che attengano alla evidente illogicità, non rilevabile nella fattispecie, si rileva che gli aspetti connessi alla natura agricola dell’area sono stati valutati dal Settore agricoltura della provincia di Pavia, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto. Anche tale doglianza deve pertanto essere respinta.

6.L’accoglimento dell’appello avverso la parte della sentenza che ha annullato l’autorizzazione unica e l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione comporta la necessaria riforma anche della parte in cui è stato accolto il ricorso contro il decreto di esproprio, considerato caducato per effetto dell’annullamento dell’autorizzazione dichiarativa della pubblica utilità ed impositiva del vincolo.

Occorre, tuttavia, esaminare le censure a suo tempo avanzate per vizi propri di quel provvedimento, non vagliate in primo grado, in quanto riproposte con controricorso.

Esse attengono alla carenza di istruttoria e di motivazione in ordine alla soluzione progettuale che avrebbe inutilmente penalizzato le aree di proprietà S.A.S., per quanto riguarda l’aspetto viabilistico e la servitù di elettrodotto. A riguardo, le appellate richiamano il contenuto della perizia del dott. agr. Corradini in cui sono esposte delle criticità del progetto.

I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Essi sono inammissibili per la parte in cui investono valutazioni di merito riservate all’amministrazione. In proposito basta rilevare che, secondo piani principi (Cons. St. Sez. IV, 15.5.2008, n.2247), l'individuazione dell' area ove ubicare un’ opera di pubblica utilità (nella specie, allargamento della via e realizzazione dei tralicci) “costituisce una scelta tecnico discrezionale dell'amministrazione che resta naturalmente sottratta al sindacato di legittimità, salvo evidenti profili di illogicità o abnormità”, profili che nel caso all'esame le osservazioni contenute nella perizia , pur diffuse, non riescono ad evidenziare.

Inoltre, essi sono infondati quanto alla supposta insufficiente ponderazione degli interessi coinvolti, in quanto il sacrificio delle specifiche ragioni proprietarie esposte nelle osservazioni trova adeguato riscontro - secondo quanto emerge dalle premesse del provvedimento- nella coerenza delle opere con il progetto approvato oggetto di autorizzazione unica e nella loro indispensabilità rispetto all’impianto da realizzare.

Cadute le censure avverso il decreto di esproprio, non possono essere accolti neanche i motivi di ricorso avverso le consequenziali determinazioni dirigenziali ritenute affette da illegittimità derivata, compreso il verbale di immissione in possesso e la redazione contestuale dello stato di consistenza.

7.Una volta accolti gli appelli principali, occorre esaminare l’appello incidentale della Fondazione Vera Coghi e della S.A.S. rivolto contro i capi della sentenza reiettiva dei ricorsi di primo grado diretti all’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale ed all’esclusione del procedimento dalla VIA.

7.1 Con un primo motivo, le appellanti incidentali deducono che a fronte di puntuali censure inerenti contraddizioni, carenze e lacune progettuali, il Tar avrebbe omesso ogni approfondimento istruttorio, seppure richiesto attraverso una domanda di consulenza tecnica diretta a valutare la fattibilità dell’intervento progettato e chiedono “un sindacato forte e penetrante sulle questioni poste, valutando eventualmente l’opportunità di disporre gli opportuni approfondimenti istruttori se del caso disponendo consulenza tecnica”.

Il motivo è infondato.

Il Collegio condivide la motivazione del T.a.r. laddove ha giudicato le censure mosse come dirette a sollecitare un sindacato di merito inammissibile. A riguardo, si osserva che la consulenza tecnica può essere disposta non per sostituire la valutazione dell'amministrazione, ma per ricostruire nel modo più compiuto i fatti accaduti e per verificare, a seconda dei casi, se la contestata valutazione sia manifestamente irragionevole o adeguatamente motivata. Solo nel caso in cui le valutazioni dell’amministrazione si dimostrino affette da manifesta irragionevolezza o non adeguata motivazione il riscontro può condurre all’annullamento dell’atto (Cons. Stato Sez. IV , 21-05-2008, n. 2404 ;Sez. VI , 22-11-2006, n. 6835).

Nella specie, correttamente il T.a.r. non ha riscontrato nel provvedimento impugnato i profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento che ne avrebbero permesso il sindacato ed ha pertanto escluso l’esigenza di disporre una consulenza tecnica.

Da tali conclusioni non intende discostarsi il Collegio , che pertanto respinge il motivo di ricorso e la richiesta di disporre consulenza tecnica.

7.2 La sentenza è da confermarsi anche riguardo alla pronuncia di irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 marzo 2009 per l’annullamento del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Va, in primo luogo, osservato che, in disparte la precisazione di cui al punto 3 del decreto, in cui la regione dispone l’inserimento del provvedimento nell’apposito registro e nell’elenco da pubblicarsi periodicamente sul B.U.R.L., da intendersi come forma di pubblicità facoltativa, l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 nel testo all’epoca vigente, non dipende dalla sua pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di illegittimità specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011, n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842).

Nella specie, il provvedimento, risalente al marzo 2008, risulta indicato nei suoi elementi essenziali nel decreto n. 10682 dell’ 1.10.2008 di autorizzazione integrata ambientale e nei suoi allegati (in cui sono illustrate anche le ragioni dell’esclusione), e ad esso contiene, peraltro, riferimenti il ricorso introduttivo, tuttavia rivolto all’annullamento della sola autorizzazione integrata ambientale. Rispetto a tale dimostrata piena conoscenza, l’impugnazione dell’atto solo attraverso il ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 marzo 2009 è, pertanto, tardiva.

Né un diverso termine di decorrenza può essere invocato in relazione alla richiesta di accesso rispetto alla cui evasione da parte della Regione Lombardia l’impugnazione si profilerebbe tempestiva.

Invero, il principio per cui la conoscenza del provvedimento amministrativo si realizza quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività non può soffrire deroghe per effetto di atti di iniziativa di parte, quale la richiesta di accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione. L’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua completezza può, infatti, offrire la possibilità di avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti, ma non determina il venir meno dell’onere di impugnazione tempestiva dalla piena conoscenza del provvedimento e della sua lesività (Cons. St. Sez. IV, 5.3.2010, n. 1298).

Anche tale motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto con conseguente esonero dalla necessità di esame delle censure di merito relative al provvedimento impugnato.

8. Conclusivamente,respinta ogni istanza istruttoria, gli appelli principali riuniti vanno accolti, mentre gli appelli incidentali vanno respinti. In parziale riforma della sentenza di primo grado, devono essere respinti il secondo ricorso per motivi aggiunti volto all’annullamento dell’autorizzazione prot. 35275/07 del 15 gennaio 2009 ed il ricorso RG n. 278/2010 avverso il decreto di esproprio n. 567 del 23.11.2009 nonché avverso la determinazione dirigenziale n. 67231 del 13.11.2009, la determinazione n. 1712 del 17 novembre 2009, il verbale di immissione in possesso e la redazione contestuale dello stato di consistenza n. 72192 del 7 dicembre 2009 .

La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

- riunisce gli appelli NR 10144/2010 e NR 10147/2010 ;

- accoglie gli appelli principali;

- respinge gli appelli incidentali;

- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento dell’autorizzazione prot. 35275/07 del 15 gennaio 2009 ed il ricorso per l’annullamento del decreto di esproprio n. 567 del 23.11.2009, della determinazione dirigenziale n. 67231 del 13.11.2009, della determinazione n. 1712 del 17 novembre 2009, del verbale di immissione in possesso e della redazione contestuale dello stato di consistenza n. 72192 del 7 dicembre 2009 .

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 


 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



 

Autore / Fonte: www.giustizia.amministrativa.it - AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI) 

 

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