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CONSIGLIO DI STATO - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SEZIONE QUARTA - NR.506 DEL 6 FEBBRAIO 2014

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI -AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - DECORSO LUNGO LASSO DI TEMPO  - SUSSISTENZA

La persistenza in capo al destinatario di un atto ampliativo della sfera giuridica e la fruizione per un lungo lasso di tempo del bene riconosciuto sulla base di un atto formale legittimamente chiesto e rilasciato consolida la certezza di una situazione di legittimo esercizio delle facoltà concesse e del godimento del relativo bene ( cfr Cons. Stato sez. V 15 luglio 2013 n.3847),

 Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)          
Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

N. 00506/2014REG.PROV.COLL.

 

N. 08723/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8723 del 2013, proposto da:

Vincenzo De Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Avignonesi, 5;

 

contro

 

Anas Spa, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

 

per la riforma

 

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 03036/2013, resa tra le parti, concernente parere negativo di rinnovo concessione anas

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per le parte appellante l’avv. Andrea Abbamonte;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

 

Con provvedimento prot. n.15056 del 13/4/1973 l’Anas rilasciava al sig. De Gennaro Vincenzo, proprietario di un terreno su cui insiste un fabbricato rurale ad uso abitativo, sito in Comune di Benevento, località Ponte delle Tavole, in zona adiacente alla strada statale Appia, una concessione a tempo indeterminato per la “costruzione di una rampa di mt 3 per accedere dallo svincolo della S.S.7 di Benevento, Km 263+900, al proprio fondo”.

 

Successivamente, nel 2012, il Compartimento della Viabilità per la Campania del predetto Ente, specificatamente con nota prot. n.16637 del 20/4/2012, richiedeva al sig. De Gennaro “al fine di procedere al rinnovo della concessione Anas prot. N.15056 del 13/4/1973” di trasmettere una serie di documenti e a tale richiesta veniva dato relativo riscontro da parte dell’interessato.

 

Quindi Anas , dopo aver inviato all’attuale appellante comunicazione ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/90, con provvedimento prot. n. 6513 del 14/2/2013 comunicava la chiusura del procedimento con parere negativo al rinnovo della concessione e tanto alla luce dell’art.22 comma 10 del codice della strada (dlgs n.285/1992) e “considerato che l’accesso in parola risulta pericoloso per la circolazione stradale”.

 

Il sig.De Gennaro impugnava tale provvedimento innanzi al Tar della Campania che con sentenza n.3036/2013, resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

 

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è stato proposto l’appello di che trattasi a sostegno del quale sono state dedotte con tre mezzi d’impugnazione, variamente articolati, le censure di violazione e falsa applicazione di legge, di violazione dei principi vigenti in subjecta materia e di eccesso di potere sotto vari profili.

 

Anas si è costituita in giudizio per resistere alla proposta impugnativa.

 

Alla odierna camera di consiglio, previo avviso alle parti, la causa è stata introitata per la decisione.

 

Tanto premesso, il gravame all’esame appare meritevole di accoglimento in relazione alla fondatezza di molteplici profili di doglianza ivi dedotti.

 

In concreto Anas nega il “rinnovo” della concessione di passo carraio per l’accesso al fondo del De Gennaro opponendo il disposto di cui all’art.22 comma 10 del Codice della strada e affermando,altresì, la “pericolosità” dell’accesso per la sicurezza della circolazione stradale: ebbene i rilievi mossi, tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto che connotano la vicenda in controversia, non sono tali da potersi configurare come ragioni legittimamente giustificative dell’opposto diniego .

 

Invero, il primo dato della vicenda che balza all’attenzione è che l’appellante è titolare di concessione di costruzione (e mantenimento) dell’accesso carraio alla sua proprietà risalente al 1973 e l’Amministrazione solo a distanza di quaranta anni dall’ inizio dell’utilizzo legittimo delle facoltà connesse a tale autorizzazione procede a mettere in discussione il titolo de quo, con una determinazione che formalmente viene qualificata come parere negativo di rinnovo, ma che, in sostanza si atteggia ad esercizio di uno jus poenitendi, senza che sussistano le condiciones iuris indispensabili ad assumere provvedimenti di ritiro e/o comunque fortemente restrittivi delle posizioni giuridiche soggettive a suo tempo insorte in capo al beneficiario della rilasciata concessione e dal medesimo fruite – come da documentazione in atti - per lunghissimo tempo.

 

E’ accaduto invero che la “misura” assunta non risulta essere stata preceduta dalla necessaria attività istruttoria ( accertamenti tecnici, sopralluoghi, ed altro ) volta ad accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti richiesti perché la persistenza del passo carraio possa essere considerata pericolosa per la circolazione, di guisa che la circostanza della “pericolosità”, pure addotta dall’Amministrazione viene in definitiva nell’atto di diniego affermata in maniera generica ed apodittica senza che sia stato adeguatamente verificato un concreto e reale collegamento con una situazione dello stato dei luoghi eventualmente inidonea a consentire il mantenimento del titolo concessorio.

 

E’ agevole allora rilevare nella specie la mancata attivazione e compiuta gestione da parte dell’Amministrazione deputata alla vigilanza della sicurezza della circolazione stradale , di una fase istruttoria volta ad appurare gli elementi sintomatici di una eventuale insorta pretesa pericolosità e tale manchevolezza di per sé comporta la illegittimità del procedimento di definizione del rapporto giuridico in rilievo, il che ridonda inevitabilmente, sul provvedimento del 14 febbraio 2013 conclusivo dell’attivata procedura di rinnovo, sì che l’atto finale di diniego rimane travolto dal vizio procedurale e sostanziale testè illustrato.

 

In proposito è pure il caso di rilevare, oltre all’assenza di necessari, opportuni accertamenti tecnici, che l’Amministrazione neppure ha dato contezza di eventuali episodi di incidenti e/o inconvenienti stradali aventi comunque una qualche connessione con l’uso del passo carraio sui tratti stradali nelle cui adiacenze è posto l’accesso stesso ed inoltre non vengono riferite nel provvedimento impugnato o in altri documenti illustrativi della vicenda lamentele e/ o segnalazioni circa difficoltà di circolazione stradale in situ, da parte del Comune e/o altri enti e neppure da privati utenti del tratto stradale interessato .

 

Il difetto di istruttoria qui manifestamente rilevabile, unitamente all’assenza di una doverosa , circostanziata motivazione pone altresì in evidenza un ulteriore profilo di invalidità dell’azione amministrativa posta al riguardo in essere da Anas, cioè l’avvenuta violazione di un principio caratterizzante precipuamente i rapporti tra privati, ma che pure non è estraneo all’ordinamento giuridico pubblico, quello dell’affidamento di buona fede.

 

La persistenza in capo al destinatario di un atto ampliativo della sfera giuridica e la fruizione per un lungo lasso di tempo del bene riconosciuto sulla base di un atto formale legittimamente chiesto e rilasciato consolida la certezza di una situazione di legittimo esercizio delle facoltà concesse e del godimento del relativo bene ( cfr Cons. Stato sez. V 15 luglio 2013 n.3847), situazione, questa, esattamente rinveniente in capo al sig. De Gennaro che per quaranta anni si è giovato legittimamente ed in buona fede di un provvedimento favorevole rilasciatogli a tempo indeterminato, con innegabile consolidamento del diritto al godimento del bene della vita sotteso all’atto concessorio e mai, per lunghissimo tempo, messo in discussione

 

Non possono sottacersi, infine ulteriori profili di illegittimità pure ravvisabili a carico del provvedimento in contestazione, sub specie della errata applicazione di legge.

 

L’atto di diniego fa leva, nella sua stringatissima motivazione, sul disposto di cui all’art.22 comma 10 del Codice della strada che vieta l’apertura di accessi lungo le rampe delle intersezioni a raso e a livelli sfalsati.

 

Ora, anche a non voler entrare nella problematica della applicabilità o meno della normativa introdotta dal d.lgs. n. 285/1002 ad un rapporto giuridico sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, rimane il fatto che la norma opposta da Anas persegue quegli stessi fini di sicurezza della circolazione stradale che a suo tempo sono stati tenuti presenti dall’Amministrazione per assentire la realizzazione di un passo carraio di accesso e collegamento tra il fondo dell’appellante e la sede stradale, laddove in particolare, la concessione veniva accompagnata da un disciplinare recante regole da osservarsi da parte del concessionario per la corretta attivazione e mantenimento dell’accesso a carico del beneficiario e per evitare eventuali atti di revoca e/o annullamento della concessione stessa

 

Ora dalla disamina della vicenda è pacificamente evincibile che :

 

a) non sono stati formulati a carico del De Gennaro rilievi volti a far constare la non regolare osservanza degli adempimenti prescritti, né sono stati espletati e evidenziati accertamenti tecnici idonei a far intravvedere eventuali stati di pericolosità dall’utilizzo del passo carraio che è l’unico mezzo di accesso ad un fondo sostanzialmente intercluso;

 

b) non viene opposto un mutamento dello stato dei luoghi con connotazioni tali da far collegare alla permanenza dell’accesso di che trattasi, neppure sotto l’aspetto della probabilità, una eventuale compromissione delle condizioni di ordinata circolazione stradale sui tratti viari interessati

 

Se così è, il richiamo da parte di Anas ad una norma ( il citato art.22 comma 10 Codice della strada) recante di per di per sé ed in linea generale una regola di indubbio carattere preclusivo, non vale a giustificare la decisione di non “rinnovo” della concessione, in quanto la disposizione in parola non appare calibrata alla reale situazione di fatto che viene in rassegna e quindi difetta in relazione alla fattispecie all’esame di una concreta portata applicativa.

 

In altri termini, l’Amministrazione prima e il Tar poi che ha avallato l’operato di Anas sono incorsi nell’evidente errore di limitarsi ad una asettica lettura del contenuto negativo di una disposizione legislativa senza accorgersi che la stessa non è concretamente applicabile alla fattispecie per la non presenza degli elementi di fatto e di diritto necessari all’operatività della norma e da ciò non può non derivare per la determinazione amministrativa che su tale disposto legislativo pure si fonda uno specifico profilo di illegittimità.

 

Conclusivamente, il provvedimento Anas prot. n.6513 del 14/2/2013 assunto nei confronti dell’appellante risulta affetto dai vizi di legittimità sussumibili sotto le figure dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del principio di affidamento ed erronea applicazione di legge, fondatamente dedotti nel proposto gravame ed erroneamente non rilevati dal primo giudice le cui statuizioni vanno perciò riformate.

 

Le spese e competenze del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie, e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.

 

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila //00) oltre IVA e CPA.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

Marzio Branca, Presidente FF

 

Raffaele Greco, Consigliere

 

Fabio Taormina, Consigliere

 

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

 

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

                             

                             

L'ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

                             

                             

                             

                             

                             

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 04/02/2014

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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