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03 MAGGIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA - NR.2547 DEL 03 MAGGIO 2012

PROCESSO AMMINISTRATIVO - ESECUZIONE DEL GIUDICATO - ART.114 C.P.A. - RITARDO NELL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO CHE IMPONGONO L'APPROVAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AD EURO 1.000,00 (MILLE/00) PER OGNI GIORNO DI RITARDO

 

N. 02547/2012REG.PROV.COLL.

N. 09287/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2001, proposto dal signor Giuseppe Galiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Iandolo, Franco Gaetano Scoca e Alberto Sardano, domiciliato ex art. 25, co. 2, c.p.a., presso la segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Comune di Monopoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Guarino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Borghese n. 3;

nei confronti di

Castellana S.r.l. in liquidazione - già Licci Casa S.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli n.180;
Sapi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gioacchino Parodi, domiciliato presso la segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma piazza Capo di Ferro n. 13;
Termite Costruzioni s.r.l. e Impresa Giorgio Marzolla, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gioacchino Parodi e Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5224 del 2 ottobre 2000.

 


 

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Monopoli, delle società Licci Casa s.r.l., Sapi Costruzioni s.r.l., Termite Costruzioni s.r.l., Impresa Giorgio Marzolla, Castellana s.r.l. in liquidazione - già Licci Casa s.r.l.;

viste le memorie difensive depositate dalle parti;

visti tutti gli atti della causa;

visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Sardano e Casertano, su delega degli avvocati Sanino e Profeta;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

1. Con la decisione di questa sezione n. 5224 del 2 ottobre 2000 - oggetto del presente giudizio di ottemperanza -:

a) sono state annullate, su ricorso proposto dal signor Giuseppe Galiano, le deliberazioni del consiglio comunale di Monopoli 21 marzo 1990 n. 565 e 6 maggio 1997 n. 33; gli atti in questione concernevano l’approvazione del piano della lottizzazione proposta da alcuni proprietari dei terreni inclusi nella maglia contraddistinta dal numero 6e);

b) in accoglimento del primo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame, il giudicato:

I) ha ordinato al comune di estendere il piano attuativo all’intera maglia, con distribuzione proporzionale, fra tutti i proprietari, della volumetria edificabile, includendo anche quella relativa alle tre zone residenziali ed alle aree destinate a servizi ricomprese nel perimetro della maglia medesima; tanto al fine di evitare di penalizzare i proprietari non firmatari della lottizzazione sulle cui aree erano state concentrate le volumetrie destinate a standard;

II) ha escluso la monetizzazione del reperimento degli standard;

III) ha assodato che l’indice massimo di fabbricabilità delle aree comprese nella lottizzazione era pari a 4 mc/mq (pagina 6 della decisione); che la superficie fondiaria utile doveva essere calcolata al netto degli spazi destinati all’uso pubblico esistenti o previsti dal p.r.g. e che gli spazi interni ai fabbricati della lottizzazione dovevano essere esclusi dalla determinazione della superficie fondiaria;

IV) ha ordinato la formazione della scheda di controllo prescritta dall’art. 35, l.r. n. 56 del 1980.

1.1. Il signor Galiano, nel lontano 2001, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della predetta decisione, di cui però hanno chiesto la revocazione il comune di Monopoli e Licci Casa s.r.l. (una delle originarie lottizzanti).

1.2. Con decisione 7 novembre 2003 n. 7126 la sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione.

1.3. Con decisione 27 ottobre 2005 n. 6013, la sezione:

a) ha respinto gli appelli proposti dal comune di Monopoli e dalle società originarie lottizzanti avverso la sentenza del T.a.r. della Puglia - n. 11334 del 2004 - che aveva annullato, per violazione del giudicato, la deliberazione consiliare n. 5 del 28 febbraio 2001 (ed altre connesse), avente ad oggetto il medesimo piano di lottizzazione;

b) ha accolto il ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, ha fatto obbligo al comune di Monopoli di revisionare e integrare il piano di lottizzazione secondo i criteri enunciati dal giudicato e quelli ulteriori quivi specificati; in particolare ha sancito che:

I) la superficie del lotto asservita o da asservire alla costruzione deve essere calcolata al netto degli spazi destinati ad uso pubblico previsti dal p.r.g. o esistenti, quali gli spazi interni ai fabbricati della lottizzazione destinati a uso pubblico;

II) deve essere formata la prescritta scheda di controllo;

III) la lottizzazione deve interessare l’intera “maglia” (cioè ambito di aree edificabili, nella specie a forma quadrangolare), costituente comparto di intervento minimo, delimitata dalla viabilità di p.r.g. e comprendente tre zone residenziali ed aree a servizi;

IV) tali ultime aree devono essere previste quantomeno nella misura minima di legge;

V) per comparto di intervento minimo non può essere intesa la “maglia urbanistica residenziale”, con ciò escludendosi il reperimento di standard mediante monetizzazione, il cui presupposto è l’impossibilita della cessione delle aree a standard;

c) ha stabilito, altresì, che all’infruttuoso decorrere del termine assegnato la parte ricorrente avrebbe avuto facoltà di produrre domanda, senza ulteriori diffide al comune, per la nomina di un commissario ad acta, il quale, a spese dell’amministrazione eventualmente inadempiente ed in nome di questa, avrebbe curato tutti gli incombenti gravanti sugli organi comunali per l’esecuzione della decisione;

d) ha condannato il comune di Monopoli e le costituite parti private contro interessate alla refusione delle spese di lite.

1.4. Perdurando la situazione di inadempimento, con istanza depositata il 1° agosto 2007 il signor Galiano ha chiesto alla sezione la nomina di un commissario ad acta per gli incombenti di cui alla menzionata pronuncia n. 6013 del 2005.

1.5. Con ordinanza n. 6854 del 31 dicembre 2007 la sezione ha ordinato al comune di depositare i documenti concernenti l’asserita imminente approvazione del piano attuativo redatto dall’amministrazione per ottemperare al giudicato.

1.6. All’esito del deposito documentale il comune di Monopoli e la società Licci Casa, hanno insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. memorie depositate in data 25 gennaio 2008).

1.7. Con ordinanza n. 4936 dell’8 ottobre 2008, la sezione, preso atto delle contestazioni mosse dal tecnico di parte ricorrente al piano esecutivo formato dal comune e per consentire il contraddittorio sul punto, ha rinviato, su istanza degli intimati, la trattazione dell’affare alla camera di consiglio del 5 dicembre 2008.

1.8. Con decisione n. 1390 del 10 marzo 2009, la sezione:

a) ha in parte ribadito e in parte puntualizzato gli obblighi scaturenti dal giudicato; in particolare ha statuito nel senso:

I) della impossibilità di tener conto, in sede di esecuzione del giudicato, di interessi pubblici pur meritevoli di tutela che, in relazione all’evolversi delle caratteristiche tecniche della pianificazione urbanistica, si pongano in contrasto con le vincolanti prescrizioni del giudicato;

II) che il giudicato ha una naturale portata retroattiva;

III) che il tempo del giudizio non può andare a detrimento del vincitore ed a vantaggio di chi ha torto;

b) ha conseguentemente dichiarato la nullità, per violazione del giudicato, delle delibere nn. 108 e 110 del 2007, nella parte di interesse del ricorrente;

c) ha nominato commissario ad acta il dirigente del settore urbanistica dell’assessorato al ramo della regione Puglia;

d) ha condannato il comune alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 5.000/00;

e) ha posto a carico del comune un acconto sul compenso in favore del commissario ad acta che ha determinato nella misura di euro 5.000/00.

1.9. Con nota depositata presso la sezione in data 7 agosto, 14 e 15 settembre 2009, il commissario ad acta – ing. Nicola Giordano - ha manifestato la necessità di analizzare, all’interno del comprensorio n. 5 dello strumento urbanistico generale, tutti i piani di lottizzazione fino a quel momento approvati, al fine di correlare il fabbisogno di standard previsto dal piano e dai suoi strumenti attuativi con le effettive dotazioni garantite.

1.10. Con memoria depositata in data 3 dicembre 2009 – recante anche la costituzione di nuovo difensore – il signor Galiano si è opposto alla richiesta formulata dal commissario ad acta.

1.11. Con ordinanza n. 24 del 22 gennaio 2010, la sezione:

a) ha stabilito che << … stante la riferita portata del giudicato, dal compito demandato al commissario esula la valutazione del fabbisogno di standard di altre maglie del comprensorio n. 5, dovendo egli di contro garantire la ripartizione delle volumetrie tra i proprietari di suoli della “maglia” di cui trattasi senza incidere sul predetto interesse sostanziale del ricorrente sol perché dispone di aree a servizi>> (pagina 6 della ordinanza );

b) ha ordinato al commissario di completare la formazione dello strumento attuativo;

c) ha concesso una proroga di 90 gg.

1.12. A mezzo nota depositata in data 8 giugno 2010 (con allegata documentazione), il commissario ad acta:

a) ha illustrato l’attività sino a quel momento svolta;

b) ha comunicato di ritenere impossibile l’adozione del piano attuativo per la presenza – sin dal 2005 – di vincolo idrogeologico su gran parte delle aree interessate.

1.13. Il comune di Monopoli ed il signor Galiano hanno depositato chiarimenti e note tecniche (rispettivamente in data 19 e 22 ottobre 2010, 28 ottobre e 9 novembre 2010), sostenendo che a seguito della realizzazione di opere idrauliche di mitigazione il vincolo idrogeologico era in procinto di essere rimosso dall’Autorità di Bacino.

1.14. Con ordinanza n. 459 del 16 dicembre 2010 la sezione:

a) ha preso atto dell’intervenuto collaudo delle opere di mitigazione ambientale effettuate anche sui terreni in proprietà del signor Galiano;

b) ha sollecitato il perfezionamento del piano esecutivo nelle more della approvazione della revisione del piano di assetto idrogeologico - P.A.I. - da parte dell’Autorità di Bacino;

c) ha concesso al commissario ad acta la proroga del termine di 60 gg. per la definizione del contesto amministrativo.

2. Con delibera n. 22 del 18 aprile 2011, l’Autorità di Bacino ha revisionato, per l’intero territorio comunale, il vincolo idrogeologico individuandolo anche su alcune porzioni di aree ricadenti nella maglia oggetto di causa.

3. Successivamente, in data 7 e 20 luglio 2011 (cfr. i relativi verbali), si sono tenute due riunioni presso l’Ufficio urbanistico del comune (cui hanno partecipato, oltre al commissario ad acta, le parti in causa, i loro tecnici, il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale nonché l’assessore al ramo), da cui è emersa (in sintesi e per quanto di interesse):

a) l’opportunità di procedere ad una variante al p.r.g. e di sottoporre gli elaborati progettuali a studi di fattibilità ambientale, idrogeologica e sismica;

b) la necessità di tener conto della nuova perimetrazione del piano di assetto idrogeologico;

c) l’incarico dato dal commissario ad acta al comune (e l’impegno di quest’ultimo) per la redazione di una proposta di piano particolareggiato.

4. Con note depositate in data 13 luglio e 3 agosto 2011, il commissario ad acta:

a) ha rappresentato l’attività svolta successivamente all’ordinanza di questa sezione n. 459 del 2010;

b) ha illustrato gli ulteriori adempimenti procedurali, a suo dire indispensabili, per l’esecuzione del giudicato (adozione variante al p.r.g. vigente, sottoposizione del piano attuativo alla disciplina vigente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS - rischio idrogeologico e sismico, pubblicazione ed approvazione dello strumento attuativo);

c) ha chiesto una proroga di almeno 180 giorni per lo svolgimento delle relative operazioni.

5. Con memoria illustrativa e note tecniche del perito di parte (depositate, rispettivamente, in data 13 marzo 2012 e 10 novembre 2011), il ricorrente:

a) ha aderito alla richiesta di proroga;

b) ha aderito alla richiesta di variante al p.r.g. onde realizzare volumetria pari a 89.110,97 mc;

c) ha considerato superata la necessità di sottoporre il piano agli studi di fattibilità per la VAS, il rischio idrogeologico e quello sismico, ritenendoli inutili alla luce delle sopravvenute determinazioni dell’Autorità di Bacino;

d) ha chiesto, a titolo perequativo rispetto a quanto abusivamente realizzato dagli originari lottizzanti, l’attribuzione di una volumetria aggiuntiva pari a mc 25.060,93;

e) ha chiesto la condanna del comune ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. ed alla refusione delle spese di lite.

6. Con memoria difensiva depositata in data 31 marzo 2012, il comune:

a) ha chiesto che, in sede di determinazione della volumetria edificabile, si tenga conto della situazione di pericolosità idraulica accertata dall’Autorità di Bacino in relazione a talune porzioni di terreno insistenti all’interno del perimetro della maglia per cui è causa;

b) ha sostenuto che il redigendo piano attuativo debba essere sottoposto alle disciplina vigente in materia di VAS, rischio sismico ed idrogeologico;

c) ha chiesto di stralciare, dalla volumetria richiesta dal Galiano, quella abusivamente realizzata dagli originari lottizzanti;

d) ha negato la possibilità di approvare, in esecuzione del giudicato, una variante allo strumento urbanistico generale capace di assicurare la realizzazione dei richiesti 89.110,77 mc di edificazione;

e) ha contestato l’esistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle spese di lite e della misura pecuniaria di cui all’art. 114 c.p.a.;

f) ha aderito alla richiesta di proroga.

7. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 aprile 2012.

8. La sezione, preliminarmente, prende atto che il comune di Monopoli, in occasione degli incontri avvenuti nel luglio del 2011 (su invito del commissario ad acta), ha assunto l’impegno ad approvare in tempi celeri il piano attuativo in contestazione.

Questa circostanza di fatto consente di superare, nel particolare caso di specie, i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, pienamente attuali anche dopo l’entrata in vigore del nuovo c.p.a. (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2764; sez. V, 21 maggio 2010, n. 3214), secondo cui:

a) scaduto il temine per adempiere e nominato il commissario ad acta (individuato oggi anche in sede di cognizione, ex art. 34, co.1, lett. e), c.p.a.), l’amministrazione non consuma il potere di provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché della riserva di amministrazione;

b) tale potere viene meno dopo l’insediamento del commissario ad acta che determina un definitivo trasferimento del munus rimanendo precluso all’amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.

Invero, deve ritenersi che se il commissario ad acta, rimette nuovamente all’amministrazione il compito di provvedere, quest’ultima assuma tutti gli obblighi suoi propri, sicché il giudice dell’ottemperanza potrà, se necessario ed opportuno in vista del conseguimento del bene della vita assicurato dal giudicato, onerare direttamente l’amministrazione dei pertinenti adempimenti.

Che è quanto verificatosi nel caso di specie, giacché allo stadio attuale dello sviluppo procedurale, non avendo il commissario ancora elaborato un piano, appare maggiormente satisfattivo dell’interesse del ricorrente utilizzare quanto già posto in essere dall’amministrazione comunale (sia pure in modo incompleto).

9. Si tratta ora di precisare (auspicabilmente per l’ultima volta), gli adempimenti procedurali, le scansioni cronologiche, i criteri sostanziali, strumentali alla rapida approvazione del piano particolareggiato da parte del comune sotto la diretta e diuturna vigilanza ed assistenza del commissario ad acta.

9.1. In primo luogo deve escludersi radicalmente – non costituendo oggetto del giudicato ma anzi suo presupposto – che si debba approvare una variante al p.r.g.: lo strumento urbanistico generale vigente al momento del giudicato costituisce, infatti, il parametro di riferimento obbligato del riesercizio, ora per allora, del potere pianificatorio attuativo.

9.1.1. Parimenti è da escludere che lo ius superveniens (ovvero le disposizioni relative alla VAS nonché al rischio sismico e idrogeologico), possano essere tenute presenti nella redazione ed approvazione del piano.

Sul punto il collegio non intende discostarsi dai consolidati principi forgiati dalla giurisprudenza di questo Consiglio ed in particolare dell’adunanza plenaria (cfr. ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13; ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2; ad. plen. 21 febbraio 1994, n. 4; ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1, successivamente, fra le tante, sez. III, 26 agosto 2011, n. 4816, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui:

a) l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile;

b) la legge sopravvenuta al giudicato è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima;

c) in materia di urbanistica ed edilizia, il giudicato cassatorio che tutela interessi pretensivi, incide su situazioni soggettive istantanee, come tali insensibili alle sopravvenute disposizioni tecniche e normative di settore.

In fatto è sufficiente evidenziare che:

d) lo ius superveniens invocato dalla difesa del comune è ampiamente successivo alla notificazione della decisione n. 5224 del 2000;

e) in ogni caso, sugli appezzamenti di proprietà del signor Galiano non insistono situazioni di rischio idrogeologico come risulta dalla delibera dell’Autorità di Bacino n. 22 del 2011 (e non contestato dalla difesa del comune).

9.2. Simmetricamente non possono trovare ingresso le richieste del signor Galiano volte, da un lato, a consentire l’attribuzione di una volumetria ulteriore rispetto a quella de iure riconosciuta alla maglia in questione (pari a quanto abusivamente costruito da alcuni degli originari lottizzanti), dall’altro, a non tenere in considerazione ai fini del computo della volumetria edificabile nell’intera maglia (sol perché non incidenti in concreto sui propri terreni), i vincoli idrogeologici riconosciuti dall’Autorità di Bacino.

Esulano, infine, dal thema decidendum del presente giudizio le questioni concernenti le eventuali misure che l’amministrazione vorrà adottare in relazione ai manufatti assentiti successivamente al giudicato per cui è causa che dovessero risultare non conformi all’emanando piano particolareggiato.

9.3. Ai fini della definitiva e completa attuazione del giudicato, e dunque dell’approvazione del piano particolareggiato, devono essere effettuate, in ordine logico, le seguenti operazioni (in contradditorio fra le parti e sotto la direzione del commissario ad acta):

a) individuazione della complessiva ed effettiva volumetria edificabile sulla intera maglia 6e), mediante:

a1) recepimento delle prescrizioni riconosciute dal giudicato (come dettagliate dalle successive pronunce della sezione);

a2) rispetto delle ulteriori disposizioni (normative, tecniche e amministrative) vigenti alla data della notificazione del giudicato e, in particolare, degli indici di fabbricabilità costitutivi del limite massimo dello sfruttamento edilizio della maglia (sul punto cfr. Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2009, n. 3);

a3) stralcio della volumetria corrispondente a quella in astratto realizzabile sui terreni gravati dai vincoli idrogeologici di cui alla delibera dell’Autorità di Bacino n. 22 del 2011;

b) ripartizione della effettiva volumetria edificabile, proporzionalmente all’estensione dei terreni inseriti nella maglia, fra tutti gli originari proprietari, senza tenere conto della cubatura (in eccesso) realizzata in concreto dagli originari lottizzanti (pari a mc 25.060,00 come riconosciuto espressamente anche dalla difesa comunale, cfr. pagina 3 della memoria depositata in data 31 marzo 2012);

c) elaborazione del piano particolareggiato;

d) approvazione, da parte del comune di Monopoli, del piano particolareggiato entro il 15 settembre 2012.

10. Scaduto infruttuosamente il termine concesso al comune, il commissario provvederà, entro il 15 novembre 2012:

a) ad approvare definitivamente il piano particolareggiato, nel rispetto dei su illustrati criteri, ponendo in essere tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato in questione e in particolare:

I) rimuovendo, integrando o sostituendo gli atti eventualmente emanati medio tempore dall’amministrazione comunale o da altri uffici pubblici;

II) accedendo agli atti ed uffici dell’amministrazione comunale, e di ogni altro ufficio pubblico, onde avvalersi dei relativi apparati burocratici;

b) a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei conti, gli specifici comportamenti (anche omissivi) di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato alla mancata esecuzione del giudicato;

c) a segnalare l’inottemperanza del comune di Monopoli, mediante documentata relazione, al signor Prefetto di Bari per le eventuali determinazioni di sua competenza in relazione all’apertura del procedimento di cui all’art. 141, co. 1, lett. a), t.u. enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d) a depositare presso la segreteria della sezione una sintetica relazione (corredata dalla pertinente documentazione), che dia conto dello svolgimento dei richiesti adempimenti e della chiusura delle operazioni.

11. Come già evidenziato (retro par. 5), il ricorrente ha chiesto la condanna del comune al pagamento della somma prevista dall’art. 114, co.4, lett. e), c.p.a. nonché alla refusione delle spese di lite.

Il comune si è opposto adducendo che le difficoltà alla esecuzione del giudicato discendono dalla complessità della situazione urbanistica e dall’esorbitanza delle richieste di volumetria avanzate dalla parte ricorrente.

Come noto, l’introduzione nel processo amministrativo della norma in esame, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 614 bis, c.p.c. (rispetto alla quale ha una portata sistematica più ampia e generale), ha lo scopo di dissuadere l’amministrazione dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza.

Dalla ricostruzione dei fatti salienti di causa e dalla relativa documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio, è emerso che:

a) il comune, sin dagli albori della vicenda, ha posto in essere una attività dilatoria (si pensi che sono rimaste lettera morta le numerose diffide – ad es. quelle dell’ottobre e novembre 2000 inoltrate dal Galiano perché venisse sospesa l’attività costruttiva degli originari lottizzanti e fossero ritirate le concessioni già rilasciate), reiterata nel corso degli anni al punto che si è resa necessaria la nomina di un commissario ad acta e la pronuncia di ben sei provvedimenti in sede di esecuzione;

b) l’inerzia è sostanzialmente proseguita anche dopo l’impegno assunto in occasione delle riunioni del luglio del 2011 ed è resa plasticamente manifesta dalla omissione della (semplice) preliminare individuazione della complessiva volumetria edificabile nella maglia in questione;

c) l’attività richiesta al comune non è di speciale complessità (ordinaria attività pianificatoria attuativa sopra di una area non particolarmente estesa);

d) la collaborazione prestata al commissario ad acta – che ha improntato la sua azione ad una eccessiva timidezza in relazione agli obblighi gravanti sull’ente locale - è stata del tutto inadeguata e foriera di ulteriori lungaggini.

Non sono configurabili, pertanto, le condizioni che inibiscono la condanna della parte resistente ex art. 114 c.p.a. (ragioni ostative atipiche ovvero la manifesta iniquità della fattispecie); in particolare, per quanto illustrato in precedenza (retro par. 8), non è di ostacolo alla condanna la nomina del commissario ad acta, posto che l’amministrazione è in concreto ritornata parte attiva della procedura facendosi carico dell’obbligo di approvare il piano particolareggiato conformemente alle prescrizioni del giudicato.

Pertanto, qualora l’amministrazione non provveda nel termine concesso, sarà tenuta al pagamento in favore del ricorrente di una somma onnicomprensiva, pari ad euro mille al giorno, per ogni giorno di perdurante inadempimento.

12. Le spese della presente fase seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

13. Si ribadisce che sono posti a carico del comune gli oneri relativi al compenso (a saldo rispetto a quanto già liquidato a titolo di acconto), eventualmente spettante al commissario ad acta; quest’ultimo depositerà, se del caso e nel rispetto delle norme sancite dagli artt. 50, 57, 71, 168, T.U. n. 115 del 2002, analitica richiesta di liquidazione degli ulteriori onorari e spese sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) ordina al comune di Monopoli di approvare il piano particolareggiato, secondo le prescrizioni indicate in motivazione, entro il 15 settembre 2012;

b) scaduto infruttuosamente il termine di cui alla precedente lettera a):

b1) condanna il comune di Monopoli, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., a pagare in favore del signor Giuseppe Galiano la somma di euro mille per ogni giorno di ritardo;

b2) ordina al commissario ad acta di approvare il piano particolareggiato, secondo le prescrizioni indicate in motivazione, entro il 15 novembre 2012;

c) condanna il comune di Monopoli a rifondere in favore del signor Giuseppe Galiano le spese, le competenze e gli onorari della presente fase di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.);

d) rinvia per l’eventuale ulteriore corso alla camera di consiglio del 4 dicembre 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)        

 

 

 
 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.