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23 NOVEMBRE 2011 - CONSIGLIO DI STATO SESTA SEZIONE NR.6159 DEL 23 NOVEMBRE 2011

APPALTI PUBBLICI - ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO - ANNOTAZIONE SUL CERTIFICATO CAMERALE IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE L'OFFERTA - ESCLUSIONE - NECESSITA' - MANCATA ISCRIZIONE PER DISGUIDO DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - PROVA RIGOROSA

 

 

N. 06159/2011REG.PROV.COLL.

N. 05839/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5839 del 2007, proposto da:
Università degli Studi della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Dagimar s.r.l., non costituta;

nei confronti di

Ahsi S.p.A., non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00179/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli; e udito l’avvocato dello Stato F. Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli studi per la Calabria per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, 13 marzo 2007, n. 179.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla Dagimar s.r.l., ritenendo illegittima la sua esclusione dalla gara d’appalto per la fornitura degli arredi tecnici del laboratorio per il Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università della Calabria; ha, pertanto, annullato sia il provvedimento di esclusione, sia l’aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, a favore della società AHSI s.p.a..

2. Con ordinanza del 29 agosto 2007, n. 4412, questa Sezione, accogliendo l’istanza cautelare presenta dall’Università appellante, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata.

3. All’udienza del 25 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, la società Dagima s.r.l. è stata legittimamente esclusa dalla gara d’appalto, in quanto il certificato camerale che essa ha prodotto è difforme, in relazione all’attività svolta, rispetto a alle prescrizioni del bando.

In particolare, mentre il bando richiedeva come requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione alla Camera di commercio per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, dal certificato camerale esibito dalla ricorrente, in seguito alla richiesta all’uopo avanzata dalla stazione appaltante, è risultato che l’attività esercitata non coincideva con quella richiesta, consistendo, invece, nella “ricerca indagine nel settore sanitario, finalizzati anche ad analisi statistiche per aspetti scientifici, ricerca e studi epidemiologici”.

La società Dagimar ha provveduto ad integrare l’indicazione delle attività in concreto svolte (inserendo anche quelle relativo all’oggetto dell’appalto, ovvero “l’attività di organizzazione, istallazione, esercizio e direzione di laboratori”, soltanto in data 2 dicembre 2002, ossia successivamente alla scadenza del termine finale (ore 12 del 21 settembre 2005) per la partecipazione alla procedura concorsuale.

La circostanza (allegata nel giudizio di primo grado) secondo cui tale divergenza del certificato camerale rispetto alle prescrizioni di gara sarebbe dovuto ad un disguido dovuto alla Camera di commercio non è supportata da alcun riscontro probatorio e non può, pertanto, essere presa in considerazione.

5. L’appello dell’Università deve, quindi, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposto per compensare le spese del doppio grado di giudizio,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta). definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)      
     


 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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