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07 NOVEMBRE 2011 - CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE NR.5885 DEL 07 NOVEMBRE 2011

PUBBLICO IMPIEGO - DIRITTO ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO QUANDO AL DI FUORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE SI INVOCA IL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE - APPARTIENE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO QUANDO IL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE SIA CONSEQUENZIALE ALLA NEGAZIONE DERIVANTE DA UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

N. 05885/2011REG.PROV.COLL.

N. 05684/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2011, proposto da Valter De Leonardis, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Agosto, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone 49;

contro

Comune Cava de' Tirreni, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliana Senatore e Antonio Cascone, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, via Cola di Rienzo, 285;
Antonino Attanasio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 05300/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO SULL'ISTANZA INTESA ALLA UTILIZZAZIONE NEI TERMINI DI VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Cava de' Tirreni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Agosto e Senatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

RILEVATO che la difesa comunale eccepisce la tardività dell’appello;

CONSIDERATO che l’eccezione è fondata, in quanto, mentre la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposito in data 30 aprile 2010, l’appello è stato avviato alla notifica soltanto il successivo 24 giugno 2011, e pertanto, anche tenendo nel debito conto il periodo legale di ferie, oltre il termine perentorio di un anno decorrente, giusta l’art. 327 cod.proc.civ., dalla pubblicazione della pronuncia (e non già dalla sua comunicazione prevista dall’art. 87 RD 17/08/1907 n. 642, secondo quanto insegna la giurisprudenza dominante: cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 762 e 15 giugno 2009, n. 3826, nonché Corte costituzionale, 25 luglio 2008, n. 297);

OSSERVATO, per mera completezza, che la decisione appellata di difetto di giurisdizione si presenta comunque ineccepibile;

RILEVATO, infatti, che la Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2009, n. 24185; cfr. anche la convergente 9 febbraio 2011, n. 3170) ha puntualizzato in questa materia:

- che in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione";

- che a diversa conclusione può pervenirsi (solo) ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall’attore, quale l’indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001;

RIMARCATO che nella fattispecie concreta, come il primo Giudice ha già posto in luce, la controversia si focalizza unicamente sul preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, anche perché, pur avendo il Comune affidato il posto di Dirigente del neo istituito Settore ad un terzo con contratto a tempo determinato, tale provvedimento non risulta essere stato fatto oggetto di gravame, secondo quanto viene riconosciuto anche nel presente atto di appello;

OSSERVATO comunque, in conclusione, che per quanto premesso l’appello va dichiarato senz’altro irricevibile, con spese da liquidare secondo la soccombenza

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.

Pone a carico dell’appellante le spese processuali del presente grado, che liquida nella misura di mille euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)   

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)   

 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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