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15 FEBBRAIO 2001 - COMPARTO 59, SI ANDRA' AL CONSIGLIO DI STATO.
15 FEBBRAIO 2001 - COMPARTO 59, SI ANDRA' AL CONSIGLIO DI STATO.

 

E  A PALAZZO CARAFA È SCONTRO IN COMMISSIONE TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

 

I sigilli del Tar chiudono nel merito l'odissea del comparto 59: gli insediamenti possibili sono solo quelli artigianali. Ma la Codir non abbandona le ar­mi è già si preannuncia una nuova battaglia davanti al Consigilo di Stato. I giudici del Tribunale amministrativo hanno emesso ieri i verdetti definitivi sull'intricata vicenda, preci­sando nelle sentenze sul quattro i ricorsi presentati le moti­vazioni che hanno di fatto san­cito l'annullamento dell'appro­vazione del piano particolareg­giato. Innanzitutto il Collegio presieduto da Aldo Ravalli ha dichiarato improcedibile, per «cessazione della materia del contendere», il ricorso con cui la Codir, tramite l'avvocato Pietro Quinto chiedeva l'an­nullamento della delibera del Consiglio del 17 giugno scorso con la quale venne respinta la proposta di approvare in via definitiva il progetto del com­parto 59. I giudici hanno rile­vato che con la successiva deli­berazione del 13 dicembre il Comune ha espresso l'autono­ma scelta di ritirare la prece­dente delibera, sostituendola con la diversa decisione di ap­provare il comparto 59 propo­sto dalla Codir. Nell'ambito dello stesso ricorso, sostenuto per conto del Comune dagli avvocati Francesco Flascassovitti, Angelo Vantaggiato e Massimo Basurto, il Tar ha inoltre respinto la richiesta risarcitoria avanzata dalla so­cietà, poiché la stessa, non avrebbe svolto «alcuna argomentazione tendente a dimostrare la sussistenza di un'ipotetica colpevolezza dell'amministrazione comunale. Fra tutti i contendenti ad aver avuto ragione sono stati i singoli commercianti difesi dagli avvocati Giovanni e Gianluigi Pellegrino con attività nei comuni di Lecce e Trepuzzi. Il  Tribunale ha riconosciuto la legittimità del ricorso degli operatori i cui interessi verrebbero ad essere direttamente colpiti dall'approvazione del piano, considerata la destina­zione del comparto. I giudici hanno ribadito al proposito che dall'interpretazione degli articoli delle norme tecniche d'attuazione emerge che nelle zone D3 è consentita unica­mente la localizzazione di Comparto 59, ecco le motivazioni dei giudici del Tar fici artigianali e di impianti per La commercializzazione dei prodotti dell'artigianato. «Ap­pare evidente si legge nella sentenza - che il piano partico­lareggiato sia finalizzato alla realizzazione di un vero e pro­prio 'Ipermercato'' dal mo­mento che nella deliberazione commissariale 437 dei 6 marzo "98 viene espressamente men­zionata la specifica istanza del­la Codir per ottenere il nulla o-sta all'apertura di un ipermer­cato e la relativa nota di rispo­sta della Regione pervenuta al Comune di Lecce il 17 febbraio del '96». Risolta anche la que­stione legata all'incompatibi­lità del sindaco con l'incarico dell'ingegnere Enzo Poli: i giudici hanno confermato co­me egli abbia rinunciato al progetto in epoca «ben prece­dente» l'emanazione della deli­bera di dicembre. Inammissi­bile, invece, il ricorso della Le­ga regionale delle cooperative, sostenuto, anche questo, dagli avvocati Pellegrino. L'approva­zione del piano, secondo la sen­tenza, «non arreca pregiudizio all'interesse collettivo a tutela del quale la ricorrente dichia­ra di operare». Niente da fare, inoltre, per Confcommercio e Confesercenti sostenute dal­l'avvocato Ernesto Sticchi Damiani: successo, invece, per altri singoli commercianti di­fesi da Sticchi nell'ambito del­lo stesso ricorso. Come per gli altri operatori, il Tar ha evi­denziato la legittimazione ad opporsi ad un atto  “immediatamente lesivo dei loro interes­si". Ammissibile, infine, per il Tribunale, pure l'intervento «ad adiuvandum» della società Cedis, rappresentata dagli av­vocati Sante e Vittorio Nardelli. «La nostra soddisfazione dice Gianluigi Pellegrino - è che i giudici hanno accolto i due principali motivi di ricor­so, sull'interpretazione della norma del piano. Interpreta­zione che, una volta scoperta l’esistenza del trattino e non della virgola, e letta la relazio­ne finale d'accompagnamento del Prg, era assolutamente pa­cifica. E si tratta di atti in pos­sesso del Comune che, invece, come abbiamo censurato nel ricorso, ha approvato il com­parto in clamoroso contrasto con i medesimi atti. Per dire la verità, inoltre, è noto che il Consiglio di Stato quando ha affrontato la fase cautelare non conosceva l'esistenza ne del trattino, ne della relazione allegata al Prg». Il Tar - dice invece Quinto - pur accogliendo molte nostre tesi, in particolare sull'inam­missibilità dei ricorsi della Le­ga delle cooperative e delle as­sociazioni di categoria, ha rite­nuto di confermare l'interpre­tazione restrittiva dell'articolo 79 delle norme d'attuazione già espressa nell'ordinanza caute­lare annullata dal Consiglio di Stato. Il mio auspicio è che il giudice d'appello confermi a sua volta, il proprio orienta­mento in senso favorevole alla Codir». Soddisfatto per il giudizio l'avvocato Francesco Flascassovitti. «L'illegittimità dell'insediamento nel compar­to 59 del progetto Codir - dice - è tesi da me sostenuta per primo sin dalle difese dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, in occa­sione dell'impugnativa della Codir della delibera consiliare della mancata approvazione del piano. La sentenza, dun­que, costituisce il pieno ricono­scimento della mia tesi».

«In questa vicenda - dice Stic­chi Damiani - ci sono stati toni accesi e polemiche, ma il punto cruciale resta l'interrogativo se si possa fare o no l'ipermer­cato nella zona Individuata dal comparto 59. Il Tar ha dato ri­sposte esaurienti, che non cre­do possano essere superate. E cioè che non si può fare un ipermercato. Alla luce di que­sta pronuncia - spiega - sembra evidente che minacce e diffide sono state sopra le righe, e che è giunto il momento di porre fi­ne a questa "guerra" e di inizia­re una riflessione serena e pa­cata. Non è detto che chi grida di più ha sempre ragione. E poi c'è un altro aspetto importan­te. Il Tar ha detto che quello in questione è un piano particola­reggiato. Solo per questo è sot­tratto all'obbligo di inclusione in un Ppa. Se è cosi ed essendo venute meno le ordinanze cau­telari, la questione del piano Codir è nella piena disponibi­lità del Consiglio, Il quale, trat­tandosi di piano particolareg­giato, può anche astenersi dal prenderlo ulteriormente in esame>>.

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Autore / Fonte: LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 15 FEBBRAIO 2001

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