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29 SETTEMBRE 2011 - TAR PUGLIA - BARI, SEZIONE SECONDA, SENTENZA NR.1404 DEL 29 SETTEMBRE 2011

IDROCARBURI - DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA' IMPIANTO CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - MOTIVAZIONE STRINGENTE - NECESSITA'

 

 

N. 01404/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2002, proposto da:
Erg Petroli s.p.a., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla piazza Umberto I°, n.62;

contro

Comune di Polignano a Mare, in persona del legale rappresentante p.t.; Dirigente Ufficio Tecnico dello stesso Comune, Dirigente alla P.M. e responsabile del Settore servizio municipale e servizi della città;

per l'annullamento

-nei limiti dell’interesse del ricorrente, della deliberazione del Consiglio comunale n.54 del 29.11.2000 avente ad oggetto “piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburante. Approvazione. Determinazione” nella parte in cui ha proceduto a dichiarare incompatibile l’impianto della ricorrente stessa sito in largo Gelso e di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi:

a) la nota prot. n.4062/P.M. del 3.9.2001 a firma del Responsabile del settore di Polizia municipale e servizi della città;

b) la nota prot. n.11934 del 19.11.2001 a firma del Dirigente della Polizia municipale;

c) le due schede istruttorie senza data e senza numero di protocollo, trasmesse con la nota n.11934 del 19.11.2001, a firma del Dirigente del Settore Polizia municipale e Servizi alla città, del Responsabile del procedimento, del Responsabile del Settore tecnico e del Responsabile della Polizia municipale;

Motivi Aggiunti:

-della nota n. 15562/3217 UT del 19.06.2002 del Comune di Polignano a mare, successivamente conosciuto, recante comunicazione del parere contrario della Commissione Edilizia Comunale sull’istanza del 27.12.2001 prot. 15562 acclarata al protocollo n. 3217 UT, del suddetto parere della C.E.C. del 22.4.2002 nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto;

 


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G. V. Nardelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

 


 

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo, notificato in data 29 gennaio 2001 e depositato il successivo 1° febbraio, la ERG PETROLI s.p.a. ha impugnato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in parte qua (più precisamente nella parte in cui è stata dichiarata l’incompatibilità del suo impianto sito in largo Gelso) nonché una serie di atti connessi tra i quali l’avvio del procedimento per la chiusura degli impianti dichiarati “incompatibili”.

Lamentava parte ricorrente la mancata partecipazione al procedimento, tradottasi nella mancata possibilità di presentare un piano di adeguamento ex art.3, comma 2, d.lgs. n.32/98 nonché, in ogni caso, l’illegittimità della dichiarazione di incompatibilità di cui al predetto piano per assoluta genericità della motivazione; vizi che si sarebbero riflessi anche sull’avviato procedimento di chiusura. Rilevava infine l’incompetenza del Consiglio comunale essendo rimessa la dichiarazione di incompatibilità in questione in via esclusiva al Dirigente competente per materia; nella specie il Dirigente dell’U.T.C..

Senonchè, seppure tardivamente, l’Amministrazione comunale ha consentito all’interessata la presentazione di un piano di adeguamento. Alla proposta presentata è stato tuttavia opposto un diniego sul presupposto della persistenza di taluni profili di incompatibilità con il richiamato piano di razionalizzazione. Avverso tali sopravvenute determinazioni la società ha quindi proposto motivi aggiunti deducendo sia l’illegittimità derivata dall’illegittimità del suddetto piano, sia articolando autonome censure.

All’udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso introduttivo è superato nella parte in cui è diretto a censurare la mancata partecipazione al procedimento. Come chiarito sub 1, la partecipazione stessa è stata infatti consentita ex post.

Diversamente permane l’interesse alla censura –articolata sub 2- di difetto di motivazione per essere il contrasto con il piano di razionalizzazione affermato in modo apodittico.

Tale censura appare fondata. L’amministrazione resistente adduce una generica incompatibilità con le norme del vigente codice della strada e della sicurezza pubblica senza in alcun modo chiarire quali disposizioni risulterebbero violate. Né a tale chiarimento contribuiscono le schede istruttorie, senza data né numero di protocollo, ottenute dalla società ricorrente a seguito di formale accesso agli atti; schede che anzi rafforzano il dedotto vizio di difetto di motivazione ed istruttoria poiché aggiungono un altrettanto vago riferimento ad un presunto contrasto con non meglio precisate disposizioni relative ai beni storici artistici.

Pertanto il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui è diretto a censurare la mancata partecipazione procedimentale e, assorbita ogni altra censura, deve invece essere accolto nella parte in cui è diretto a contestare l’assoluto difetto di motivazione della dichiarazione di incompatibilità gravata.

3.-L’impianto motivazionale non migliora nel provvedimento che ha respinto l’istanza di adeguamento di cui –si ribadisce- è stata consentita la presentazione ex post, gravato con i motivi aggiunti notificati il 2.10.2002; determinazione invero fondata su tre ordini di ragioni:

a) di nuovo la generica non conformità al piano di razionalizzazione della rete carburanti;

b) il presunto e non meglio delineato contrasto con la normativa di tutela paesaggistica di cui alla legge n.1497/39, al quale –come detto- era già stato fatto accenno nella richiamata scheda istruttoria;

c) infine la mancata allegazione di taluna documentazione (fotografie, prospetti e Sezioni, quote e titolo abilitativo).

Orbene, partendo da tale ultimo punto, deve osservarsi che –come correttamente prospettato da parte ricorrente- la presunta mancata allegazione di documenti, pur tralasciando ogni considerazione ultronea sull’obbligatorietà o meno della stessa, non è in sé idonea a sorreggere il provvedimento negativo in questione giacchè la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto, in ossequio al generale principio di economia procedimentale, richiedere l’integrazione documentale. Nell’attuale sistema giuridico la legittimità sostanziale deve invero prevalere su quella formale.

Quanto invece agli ulteriori due capi di motivazione -la non conformità del piano di adeguamento al piano di razionalizzazione e alle norme in materia di tutela ambientale- analogamente non possono sorreggere la scelta negativa operata in considerazione dell’assoluta genericità delle affermazioni, non sostenute da alcun riferimento a disposizioni concretamente individuate.

4.- In sintesi la dichiarazione di non compatibilità originaria e il diniego successivamente espresso in relazione al piano di adeguamento devono essere annullati poichè allo stato assolutamente immotivati; con condanna dell’Amministrazione comunale alla rifusione delle spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo accoglie. Condanna l’Amministrazione comunale alla rifusione delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in €.1.500,00 (millecinquecento00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

Roberta Ravasio, Referendario

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)   

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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