studio legale bari
Studio Legale
10 AGOSTO 2011 - CONSIGLIO DI STATO QUARTA SEZIONE NR.4767 DEL 10 AGOSTO 2011

EDILIZIA ED URBANISTICA - ISTANZA DI REPRESSIONE DI ABUSI EDILIZI - SILENZIO INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA' DELL'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE - NON SUSSISTE IN QUANTO I TERMINI PERENTORI PER IMPUGNARE L'ATTO AMMINISTRATIVO NON POSSONO ESSERE AGGIRATI MEDIANTE LA PROPOSIZIONE DI UNA ISTANZA DI ANNULLAMENTO DI UFFICIO

N. 04767/2011REG.PROV.COLL.

N. 00711/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2011, proposto da:
Anna Rita De Pascali, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso F. Massa in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Comune di Muro Leccese, Antonio Brocca;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02415/2010, resa tra le parti, concernente MANCATO ESERCIZIO DI POTERI REPRESSIVI DI ABUSI EDILIZI

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carlo Branca, su delega dell'avv. Adriano Tolomeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Con l’appello in esame, la sig.ra Anna Rita De Pascali impugna la sentenza 28 ottobre 2010 n. 2415, nella parte in cui con la stessa il TAR Puglia, sede di Lecce, sez. III, ha dichiarato in parte inammissibile il suo ricorso,

Con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, la ricorrente ha lamentato il silenzio inadempimento del Comune di Muro Leccese, sulla diffida all’esercizio di poteri repressivi - sanzionatori in materia edilizia, inoltrata in relazione all’abuso edilizio commesso dal confinante sig. Brocca Antonio, il quale “dopo avere ottenuto concessione edilizia n. 72/82, sul presupposto dell’abbattimento di un vecchio manufatto preesistente sul lotto interessato dalla nuova costruzione, lo ha invece mantenuto assoggettandolo a procedura di condono, mutandone nuovamente la destinazione d’uso da deposito ad abitazione”.

La sentenza appellata afferma che:

- il Comune non ha adottato alcun provvedimento repressivo sul manufatto segnalato “in quanto lo stesso è stato segnalato a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della successiva concessione in sanatoria n. 38 rilasciata il 7 aprile 1988”;

- ciò comporta “la evidente regolarità, dal punto di vista edilizio, del manufatto in questione, sicchè, in relazione a quest’ultimo, non vi era in capo al Comune alcun obbligo di adottare il provvedimento repressivo richiesto dal ricorrente con conseguente inammissibilità, sotto tale aspetto, del ricorso.”;

- al contrario, il ricorso deve essere accolto “in relazione alla diffida ad adottare i provvedimenti repressivi necessari atti a sanzionare il mutamento di destinazione d’uso”.

Avverso tale decisione, per la parte in cui viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso, viene proposto il seguente motivo di appello:

error in iudicando, poiché l’abuso edilizio non poteva essere oggetto di condono,

- sia in quanto la concessione in sanatoria n. 38/1988 “è stata resa con riferimento ad un’ipotesi di abuso differente da quella costituita dalla mancata demolizione nel 1988 dell’immobile preesistente ed identificabile nella mancata acquisizione della licenza edilizia prescritta . . . al momento della edificazione ovvero della trasformazione del deposito”;

- sia in quanto esso “è stato commesso successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di condono ed ancor prima di quello ultimo previsto per la sanabilità degli abusi”.

Il Comune di Muro Leccese non si è costituito in giudizio e, all’odierna udienza in camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Occorre osservare che oggetto della istanza di avvio del procedimento, in relazione al quale, per non essersi esso concluso con l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di conclusione, si lamenta la sussistenza del silenzio – inadempimento, non è l’esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi (come pure richiesto dal ricorrente), bensì, più precisamente, l’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione.

Ed infatti, posto che l’immobile in ordine al quale sarebbero stati, secondo l’appellante, commessi abusi è stato oggetto di concessione in sanatoria n. 38/1988, lo stesso non può essere più considerato “abusivo” e quindi destinatario di provvedimenti repressivi, la cui emanazione, sussistendone i presupposti, costituisce attività doverosa per la pubblica amministrazione competente (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2003 n. 7132).

Al contrario, proprio la presenza della emanata concessione in sanatoria comporta che l’attuale appellante, laddove avesse ritenuto la stessa illegittima e lesiva delle proprie posizioni giuridiche, avrebbe dovuto impugnarla con ricorso giurisdizionale entro il termine di decadenza previsto.

A fronte di ciò, l’istanza con la quale si richiede alla pubblica amministrazione l’esercizio del potere di annullamento di ufficio (anche a volere considerare tale il contenuto dell’istanza 11 novembre 2009) non comporta che l’inerzia dell’amministrazione possa essere qualificata come silenzio – inadempimento, sia in quanto non sussiste, in tale ipotesi, obbligo di provvedere, sia in quanto non può consentirsi, in tal modo, di aggirare la perentorietà del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale (da parte di chi vi abbia interesse) avverso l’atto, ormai divenuto inoppugnabile, e del quale successivamente si richiede l’annullamento di ufficio (Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2002 n. 4135; sez. V, 7 novembre 2003 n. 7132, sez. V, 20 gennaio 2004 n. 2049).

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

La mancata costituzione in giudizio del Comune di Muro Leccese, dispensa il Collegio dal decidere in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da De Pascali Anna Rita (n. 711/2011 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Anna Leoni, Presidente FF

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)   
 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

Avvocato Sante NARDELLI
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e civile, diritto societario, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto stragiudiziale. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, altre Magistrature Superiori.

Avvocato Giovanni Vittorio NARDELLI
Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto degli appalti, diritto dell'energia, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti, diritto del commercio, diritto civile, diritto processuale civile. Diritto Tributario. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, altre Magistrature Superiori, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Maria Giulia NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Dora NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.