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CONSIGLIO DI STATO - 22 MAGGIO 2015 NR.2575 - SEZIONE QUINTA -SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE E AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - NR.2575 DEL 22 MAGGIO 2015
CONSIGLIO DI STATO - 22 MAGGIO 2015 NR.2575 -  SEZIONE QUINTA -SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE E AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - NR.2575 DEL 22 MAGGIO 2015

PROCESSO AMMINISTRATIVO - SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE DICHIARATO DAL RICORRENTE - HA PRECEDENZA RISPETTO ALLA DELIBAZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE ALL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

N. 02575/2015REG.PROV.COLL.

N. 00542/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2009, proposto da:
Basile Francesca Paola, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pannone, con domicilio eletto presso Giovanni Romano in Roma, Via Valadier, n. 43;

contro

Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Abbate, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142;
Bertozzi Gerardo, Calandrelli Milena, Collarile Anna, Cusano Maria, Fiorentino Pierluigi, Landolfo Francarlo, Mennitto Silvana, Orrei Rita, Pacillo Maria, Pinto Edwige, Quaranta Adele, Ruotolo Loreta, Villan Anna, Zollo Alberto, Zollo Antonella, Zollo Luigi, Santamaria Raffaele;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 4196/2008, resa tra le parti, concernente concorso interno per un posto di istruttore amministrativo VI q.f..

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Renato Vico, su delega dell'avvocato Fabio Pannone, e Marco Zambelli, su delega dell'avvocato Giovanna Abbate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania l’odierna appellante, unitamente ad altri concorrenti, invocava l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Benevento del 28 aprile 1998, n. 630, avente ad oggetto: “Concorso interno per un posto di istruttore amministrativo VI q.f., bandito ai sensi della legge 127/1997 (presa d'atto dei candidati ammessi e non ammessi)”, con la quale si deliberava di ammettere al predetto concorso cinque candidati, indicati nell'allegato A), e di non ammettere 29 candidati, indicati nell'allegato B).

2. Il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “<> (Consiglio di Stato, IV, 01 marzo 2006, n. 991). La sezione ritiene che tale principio possa essere applicato anche alla fattispecie in esame rappresentata dall'impugnativa, esercitata in forma collettiva da 17 candidati, di esclusione da un concorso per un solo posto di istruttore amministrativo. In altri termini può ritenersi ammissibile un ricorso collettivo in materia di esclusione da concorso solo quando il numero dei ricorrenti sia pari al numero dei posti messi a concorso perché solo in tal caso non sussiste conflitto tra i ricorrenti medesimi. L'originaria inammissibilità del ricorso rende inaccoglibile la richiesta pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse formulata con l'istanza depositata in data 25 gennaio 2008.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.

3. La Sig.ra Basile Francesca Paola propone appello contro la sentenza indicata in epigrafe, sostenendo che la sentenza avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per avere male interpretato l'interesse sostanziale fatto valere dai ricorrenti: l'interesse giuridico azionato, infatti, sarebbe rinvenibile nella rimozione del provvedimento di esclusione dal concorso; quello sostanziale, nel diritto alla partecipazione al concorso cui i ricorrenti erano stati esclusi. L’interesse di tutti i ricorrenti non sarebbe, pertanto, conflittuale, ma convergente. Da ciò deriva che il TAR avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensare le spese del primo grado di giudizio. In ogni caso il TAR avrebbe errato anche nel computare le spese di giustizia da porre a carico degli originari ricorrenti.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, dal momento che l’appellante non sortirebbe alcuna utilità dal sentire dichiarato il ricorso di prime cure come inammissibile invece che improcedibile. Infine, sarebbe destituita di fondamento la doglianza relativa alla liquidazione delle spese del giudizio.

5. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata dall’amministrazione, in quanto l’appellante ha interesse a vedersi riconoscere la meno grave declaratoria processuale dell’improcedibilità, piuttosto che quella dell’inammissibilità, anche in considerazione del diverso regime delle spese che può derivarne.

6. Nel merito l’appello è fondato, dal momento che, dinanzi ad una questione manifesta quale quella dell’improcedibilità per dichiarato difetto di interesse dei ricorrenti, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare immediatamente la prima invece di vagliare l’ammissibilità del ricorso che si presentava e si presenta non altrettanto manifesta.

7. Anche la doglianza relativa al computo delle spese del giudizio di prime cure può essere accolta in ragione della riforma nel merito della sentenza che consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio tra l’odierna appellante e l’amministrazione.

8. L’appello è quindi fondato e possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio tra la sola appellante e l’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara per la sola appellante il ricorso di primo grado improcedibile.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra la sola appellante e l’amministrazione appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Carmine Volpe, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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