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TAR PUGLIA - BARI - 18 MAGGIO 2015 NR.739 - RICORSO ELETTORALE - MODALITA' COMPILAZIONE SCHEDA ELETTORALE - SEZIONE SECONDA NR.739 DEL 18 MAGGIO 2015
TAR PUGLIA - BARI - 18 MAGGIO 2015 NR.739 - RICORSO ELETTORALE - MODALITA' COMPILAZIONE SCHEDA ELETTORALE - SEZIONE SECONDA NR.739 DEL 18 MAGGIO 2015

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA - RICORSO POLI BORTONE - NOMINATIVO DI FRANCESCO SCHITTULLI AL CENTRO DELLA SCHEDA E DA SOLO - MODALITA' COMPILAZIONE SCHEDA ELETTORALE - CRITERI

N. 00739/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2015, proposto da: Adriana Poli Bortone, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pasquale Fiore, n. 14;

contro

U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dal dott. Biagio De Girolamo, con domicilio eletto in Bari presso la sede della Prefettura; Ministero dell’Interno, Regione Puglia;

nei confronti di

prof. Francesco Schittulli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo da Bari n. 166; Francesco Carbonara delegato per il candidato Presidente Rizzi, Sabino Mangano delegato per il candidato Presidente Laricchia, Gianfranco Grandaliano delegato per il candidato presidente Emiliano, Sabino De Razza delegato per il candidato presidente Rossi, Giancarlo Ragnini delegato per il candidato presidente Mariggio’, Fernando Rodio, delegato per il candidato presidente Schittulli;

e con l’intervento di

ad opponendum:

dott. Michele Emiliano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco De Franchi e Gianfranco Grandaliano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Devitofrancesco n.21; Vincenzo De Martino e Serafìna Panza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Ancora ed Emilio Toma, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Toma in Bari, alla via Calefati, n.133

per l’annullamento

previa sospensiva, anche inaudita alteraparte,

-della nota provvedimentale del 13 giugno 2015, con la quale veniva esaminata e respinta l’istanza presentata dalla ricorrente il 12 maggio 2015, tendente alla modifica del “modello di scheda” predisposto per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali per la Puglia;

-di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del prof. Francesco Schittulli;

Visti gli atti di interventi ad opponendum del dott. Michele Emiliano, nonché dell’avv. Vincenzo De Martino e della sig.ra Serafìna Panza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 18 maggio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lo foco, per la ricorrente Adriana Poli Bortone, avv. Giovanni Vittorio Nardelli per Francesco Schittulli, avv.ti Luciano Ancora ed Emilio Toma per De Martino Vincenzo e Serafina Panza, avv. Rocco De Franchi per Michele Emiliano, nonché il dott. Biagio De Girolamo, Viceprefetto Vicario, per la Prefettura di Bari;

Rilevato che, con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente e volta ad ottenere la modifica del “modello di scheda” predisposto per le prossime elezioni regionali, fissate per il 31 maggio prossimo;

Rilevato che, a seguito delle eccezioni di rito formulate dalle parti resistenti ed intervenienti, il difensore di parte ricorrente ha inteso dichiarare a verbale che la presente azione non sarebbe stata proposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 e 130 c.p.a., integrando invece azione ordinaria, insistendo per la richiesta di decreto cautelare ex art 56 stesso codice;

Ritenuto che la qualificazione giuridica dell’azione proposta -sulla base dei suoi elementi essenziali, in applicazione dell’art. 32 del codice di rito – non sia rimessa alla disponibilità della parte ricorrente, essendo viceversa riservata al Collegio;

Ritenuto, pertanto – in considerazione della natura della pretesa azionata, dell’oggetto del giudizio e del relativo petìtum – che il ricorso proposto sia indiscutìbilmente diretto a contestare un atto che si inscrive nell’ambito delle operazioni elettorali, con conseguente applicabilità delle speciali disposizioni previste dal rito elettorale ai sensi degli artt.129 e 130 del codice del processo amministrativo;

Rilevato che i succitati artt. 129 e 130, rispettivamente riferiti all’impugnazione degli “atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali” e al “procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo” contengono disposizioni ispirate da esigenze di particolare celerità in considerazione della materia di cui si tratta;

Ritenuto che, in siffatta materia, non sia configurabile un tertium genus vista la tassatività del dato testuale dell’art. 130 il quale, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 129, sottopone al rito speciale di cui si tratta l’impugnazione di “…tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali“; ragion per cui dovranno necessariamente trovare applicazione in materia di ricorsi elettorali le disposizioni contenute nell’una o nell’altra norma di rito;

Ritenuto, in conclusione, che il gravame in epigrafe debba soggiacere a siffatte disposizioni speciali che, in entrambi i casi, impongono termini ristrettissimi per la pubblicazione della sentenza; sicché la celerità della decisione soddisfa e assorbe anche le esigenze sottese all’istanza di decreto cautelare monocratico, la cui domanda pertanto, nella fattispecie, deve ritenersi superata;

Ritenuto, altresì, di prescindere dalle molteplici eccezioni preliminari, anche di rito, riferite sia all’ipotesi in cui si intenda inscrivere il presente giudizio nell’ambito dell’art. 129, cui osterebbe una recente pronunzia del Giudice di appello (cfr. C.d.S. n. 2500/2013), sia all’ipotesi in cui si intenda inscrivere il presente giudizio nell’ambito dell’art. 130 c.p.a., poiché il gravame è manifestamente infondato nel merito;

Ritenuto, infatti, di svolgere nel merito le seguenti considerazioni:

a) nel definire graficamente la scheda di cui si tratta la Prefettura ha dato puntuale esecuzione alle norme regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 202 del 7.4.2015, non impugnato, fornendone l’unica interpretazione idonea ad escludere scelte arbitrarie nel posizionamento dei candidati e dei simboli delle liste che li sostengono e rispettosa degli esiti del sorteggio -ivi previsto- proprio al fine di evitare abusi;

b) il predetto decreto ha dettato precise istruzioni in relazione alle caratteristiche essenziali delle schede di cui si tratta, incentrate -per quanto rileva sotto il profilo che viene qui in contestazione- sui seguenti punti saldi: i contrassegni delle liste collegate a ciascun candidato alla Presidenza non possono superare il numero di nove per ogni parte della scheda e, nella misura in cui si riferiscono allo stesso candidato Presidente, non possono essere distribuiti tra due facciate diverse ma devono essere contenuti nello stesso spazio, essendo conseguentemente previsto che, ove superino il numero di nove, determinino un aumento dell’altezza della scheda; l’ordine di indicazione dei candidati alla Presidenza nonché l’ordine di indicazione di ciascuna lista agli stessi collegati deve seguire quello stabilito dai sorteggi; i contrassegni delle liste devono essere riprodotti in ciascuna parte in cui la scheda si compone “verticalmente ed in misura omogenea”;

c) tale criterio dell’”omogeneità”, considerato l’inequivocabile dato testuale, va riferito alla riproduzione dei contrassegni delle liste collegate a ciascun candidato Presidente e non già al posizionamento dei nominativi dei candidati Presidenti stessi, che dipenderà, invece, dal numero di liste collegato a ciascuno di essi, coordinato -come sarà meglio chiarito al successivo punto d)- con il criterio del riempimento di ciascuno spazio in cui la scheda deve essere suddivisa, secondo misure prestabilite, atteso che – diversamente opinando – si vanificherebbe l’effetto del sorteggio, affidando la scelta del numero di candidati alla Presidenza da indicarsi su ciascuna delle facciate della scheda al mero arbitrio della Prefettura;

d) il limite massimo di nove contrassegni per pagina non può, quindi, essere logicamente disgiunto dall’obbligo di completezza delle varie pagine o parti della scheda, principio quest’ultimo che postula – quale presupposto per la scrittura sulla pagina successiva — l’avvenuto completo riempimento di quella precedente, risultando in tal modo una normativa regolamentare esaustiva e vincolata anche rispetto al layout di stampa, circostanza rassicurante e idonea ad evitare qualsivoglia abuso o arbitrario posizionamento dei candidati e dei relativi contrassegni;

e) nel caso di specie, i riportati criteri sono stati pienamente osservati; ed invero, la posizione -asseritamente- privilegiata del candidato Schittulli nell’ambito del modello di cui si tratta è dipesa, in ultima analisi, dalla posizione dallo stesso acquisita a seguito di sorteggio (la sesta), considerato che, nella prima parte della scheda, dopo essere stati riportati i candidati sorteggiati ai primi cinque posti con le liste collegate, era residuato lo spazio per un unico contrassegno, risultando collegate al candidato Schittulli ben tre liste, i cui simboli -per quanto detto a proposito delle riportate norme regolamentari regionali- non avrebbero potuto essere ripartiti su due parti diverse della scheda; il candidato sorteggiato per ultimo (al 7° posto), il dott. Emiliano, risulta a sua volta collegato a ben 8 liste i cui contrassegni, per il predetto limite di 9 per parte, non avrebbero potuto essere riportati di seguito al candidato Schittulli, atteso che — in tal caso – si sarebbe superato il limite suddetto;

f) in buona sostanza, dunque, gli esiti del sorteggio -non oggetto di impugnazione- hanno determinato in via automatica e conseguenziale il layout della scheda elettorale, non potendo imputarsi alcuna illegittimità alle scelte operate dalla Prefettura che ha, invece, dato corretta e doverosa applicazione alle disposizioni regolamentari regionali;

Ritenuto, quindi, di respingere il gravame in epigrafe poiché manifestamente infondato e restando, comunque, del tutto incerta la prospettazione del pregiudizio che all’odierna ricorrente sarebbe derivato dalla configurazione del layout della scheda di cui si tratta, che comunque risulterebbe oltre che solo eventuale, anche improbabile, dovendosi fare riferimento -secondo l’insegnamento del giudice di appello- alla “normale diligenza dell’elettore medio” (cfr., da ultimo. C.d.S., Sez. V, 15.5.2015 n. 2487);

Ritenuto, infine, che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza, anche in considerazione delle molteplici eccezioni di rito che, sebbene per motivi di economia processuale e in ossequio al principio di sinteticità, non sono state singolarmente scrutinate, in buona parte non appaiono prima facie infondate;

Ritenuto, pertanto, di condannare parte ricorrente a rifondere la somma di €. 800,00 (ottocento/00) a ciascuna delle parti costituite e intervenute in giudizio, a titolo di spese ed onorari di causa, con esclusione della Prefettura poiché costituitasi a mezzo di proprio dipendente e non avendo dato prova di altre specifiche spese (cfr. Cass., Sez. II, n. 26855/2013);

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di ognuna delle parti costituite o intervenute, ad eccezione della Prefettura, nei termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore Francesco Cocomile, Primo Referendario

Depositata in segreteria il 18 maggio 2015.


 
Autore/Fonte: Studio Legale Nardelli - Avvocato Sante Nardelli
www.giustizia-amministrativa.it


Autore / Fonte: Avvocato Nardelli - Studio Legale Nardelli

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