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CONSIGLIO DI STATO - IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNAZIONE PERSONALE PROVINCIA NEOISTITUITA - SEZIONE QUINTA - NR.870 DEL 20 FEBBRAIO 2014
CONSIGLIO DI STATO - IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNAZIONE PERSONALE PROVINCIA NEOISTITUITA - SEZIONE QUINTA - NR.870 DEL 20 FEBBRAIO 2014

IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNAZIONE PERSONALE PROVINCIA DI NUOVA COSTITUZIONE - ASSUNZIONE NUOVI VINCITORI DI CONCORSO PER LA SPECIFICA QUALIFICA - PREGRESSA DIPENDENZA ALLA P.A. - IRRILEVANZA

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)         

Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

 

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N. 00831/2014REG.PROV.COLL.

 

N. 00996/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2013, proposto da:

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 5;

 

contro

 

Giorgio Luigi Maracchione, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 5;

 

nei confronti di

 

Massimiliano Piscitelli, Giovanna Tedeschi, Provincia di Barletta-Andria-Trani;

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari:-Sezione II n. 1882/2012;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giorgio Luigi Maracchione;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Sante Nardelli, su delega dell'avv. Giovanni Vittorio Nardelli e G. Bavaro su delega dell'avv. Antonio Deramo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

 

Il signor Giorgio Luigi Maracchione, già dipendente della Provincia di Bari quale geometra inquadrato nella Categoria C, partecipava al concorso pubblico indetto dalla medesima Provincia con bando dell’1.07.2008, per l’assunzione di due ingegneri impiantisti (Categoria D, posizione economica D3), risultando vincitore.

 

Con nota prot. n. 11334 del 14.12.2009, quindi, il Dirigente del Servizio organizzazione gestione e contabilità del personale lo invitava a sottoscrivere il contratto, informandolo del fatto che sarebbe stato assegnato alla neocostituita Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT).

 

E ciò, in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale di Bari n. 156 del 13.10.2009, integrativa della precedente n. 90 del 1°.06.2009, entrambe recanti i criteri per il trasferimento del personale.

 

Per quanto sopra il Maracchione impugnava dinnanzi al Tar Puglia-Bari gli atti che avevano comportato la sua assegnazione alla predetta nuova Provincia.

 

Successivamente, in data 18 gennaio 2010, concludeva il contratto senza formulare riserva alcuna, ma lo stesso giorno protocollava una nota a mezzo della quale dichiarava di volersi tutelare “con riferimento della clausola ivi contenuta che prevede la cessione del contratto stesso alla neo costituita” Provincia BAT.

 

Proponeva, quindi, atto di motivi aggiunti gravando ulteriori delibere della Giunta provinciale indicanti i criteri di trasferimento, nonché il contratto di lavoro sottoscritto il 18.01.2010.

 

Si costituiva in giudizio la Provincia di Bari, eccependo l’inammissibilità del gravame (per intervenuta acquiescenza e per difetto di giurisdizione) e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.

 

Con sentenza 7 novembre 2012, n. 1882, il Tar adito, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava nella parte di interesse del ricorrente gli atti presupposti al contratto di lavoro, dichiarando conseguentemente caducata la clausola contrattuale in cui le determinazioni oggetto di annullamento erano confluite.

 

Avverso detta sentenza la Provincia di Bari ha quindi interposto l’odierno appello,chiedendone l’integrale riforma.

 

Si è costituito in giudizio il signor Maracchione, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

 

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione

 

DIRITTO

 

1. Con il primo motivo di appello la Provincia ricorrente deduce l’illegittimità della gravata sentenza, laddove non ha riconosciuto il difetto di interesse del signor Maracchione a proporre l’impugnazione, per intervenuta acquiescenza agli atti gravati.

 

Assume, al riguardo, che il Maracchione aveva sottoscritto il contratto di lavoro contenente la clausola del trasferimento alla BAT senza apporre riserve ed, anzi, sottoscrivendo detta clausola due volte.

 

Tale circostanza, quindi, integrerebbe un comportamento in insanabile ed inequivocabile contraddizione con la volontà di incardinare l’odierno giudizio.

 

2. La censura non può essere condivisa.

 

2.1. Ed invero, pur non avendo formulato alcuna specifica riserva contestualmente alla sottoscrizione del contratto (ossia nel medesimo documento con cui il rapporto di lavoro è stato instaurato), il Maracchione immediatamente dopo (nello stesso giorno) ha protocollato in Provincia una lettera in cui tale riserva veniva formulata, chiarendo che la sottoscrizione del contratto era stata eseguita per non incorrere nella perdita del posto di lavoro.

 

Pertanto, l’immediata continuità tra gli atti e la chiarezza del contenuto della dichiarazione inducono il Collegio a condividere, sul punto, la decisione di primo grado.

 

3. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce l’erroneità della gravata sentenza, per non aver declinato la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, venendo in contestazione una clausola contrattuale.

 

4. Anche tale rilievo non può essere condiviso .

 

4.1. Con l’atto introduttivo del giudizio, infatti, il signor Maracchione ha impugnato in principalità gli atti di macro-organizzazione da cui è conseguita la sua assegnazione alla neo costituita Provincia BAT e non la clausola contrattuale ingenerata da tali atti, in sé e per sé considerata (circostanza che avrebbe radicato la giurisdizione dell’AGO) .

 

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha osservato al riguardo che “non emerge affatto dall’atto di ricorso l’intento di impugnare il contratto de quo per vizio del consenso;piuttosto l’interessato ne persegue l’invalidazione in conseguenza dell’accoglimento della proposta domanda di annullamento degli atti presupposti,con i quali l’Amministrazione ha posto in essere”, giust’appunto,”scelte macro-organizzative” .

 

5. Con il terzo motivo di appello la Provincia ricorrente censura la pronuncia gravata, laddove ha statuito che il Maracchione, in applicazione del criterio di anzianità di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 90/2009, non avrebbe dovuto essere trasferito alla BAT.

 

Assume, al riguardo, che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l’anzianità di servizio già maturata dal ricorrente dovesse essere considerata per escludere il suo trasferimento, posto che il contratto di lavoro sottoscritto nel 2010 avrebbe costituito uno “sviluppo verticale dello stesso rapporto di lavoro” già instaurato.

 

6. La censura merita accoglimento.

 

6.1. Ed invero, osserva il Collegio come il concorso pubblico bandito il 1°.07.2008, cui il Maracchione ha partecipato con successo, non ha comportato una progressione verticale di carriera alle dipendenze della p.a., ma l’instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro.

 

Riprova ne è il fatto che il concorso de quo non ha riservato alcun posto ai dipendenti già in servizio e che l’appellato vi ha partecipato al pari di qualsiasi altro ingegnere esterno.

 

In altri termini, all’esito del concorso ed in forza della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro (che, si noti, non reca riferimento alcuno alla pregressa carriera alle dipendenza della medesima p.a.), il signor Maracchione era, a tutti gli effetti, un nuovo dipendente, con conseguente irrilevanza, ai fini che nella specie interessano, del precedente rapporto di lavoro.

 

Alla posizione dello stesso, pertanto, è stata correttamente applicata la delibera di Giunta Provinciale n. 156 del 13.10.2009, con la quale l’Amministrazione aveva deciso di “ricomprendere tra il personale assegnabile al nuovo Ente anche i vincitori dei concorsi pubblici”.

 

Tale previsione, peraltro, non è stata oggetto di specifica impugnazione ed, anzi, negli atti di causa il Maracchione l’ha ritenuta logica, sostenendo solo l’inapplicabilità – invece da escludere per le ragioni di cui sopra - della stessa al suo caso.

 

7. Per quanto sopra l’appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.

 

8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado ed il successivo atto di motivi aggiunti proposti dal signor Maracchione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

 

Manfredo Atzeni, Consigliere

 

Sabato Malinconico, Consigliere

 

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

 

Fabio Franconiero, Consigliere

 

                             

                             

L'ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

                             

                             

                             

                             

                             

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 20/02/2014

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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