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27 LUGLIO 2011 - CONSIGLIO DI STATO QUARTA SEZIONE NR.4507 DEL 27 LUGLIO 2011

EDILIZIA ED URBANISTICA - ORDINE DI RIMOZIONE DELLE OPERE ESEGUITE SU AREA CONSIDERATA PRIVATA DALL'ISTANTE - INDICI INDIZIARI SULLA NATURA PUBBLICA O QUANTO MENO SULL'USO PUBBLICO DELLA STRADA - LEGITTIMITA' DELL'ORDINE REPRESSIVO

 

N. 04507/2011REG.PROV.COLL.

N. 02331/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2331 del 2006, proposto da:
Sofia Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avv. Marino Bisconti, Daniela Zatachetto, Luca Milan, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, v.le delle Milizie, 34;

contro

Comune di Noventa Vicentina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Vettori, Francesco Vettori, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Alu' in Roma, via Monte Asolone, 8;
Ruggero Carlo;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 03417/2005, resa tra le parti, concernente RIMESSA IN PRISTINO OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Marino Bisconti e Francesco Vettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Il sig. Fabrizio Sofia è proprietario nel Comune di Noventa Vicentina di un’area su cui insiste un capannone ad uso commerciale che per un lato dà su via Bergoncino e per altro lato si affaccia su via M. Buonarroti, strada, questa, qualificata dall’appellante come privata che sarebbe utilizzata per l’accesso ai fondi dai vari proprietari con essa prospicienti.

L’interessato presentava nel febbraio del 2005 allo Sportello Unico per l’edilizia del suindicato Comune una D.I.A. per opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria al capannone e di rivestimento della facciata con lastre in alluminio, domanda della quale il Comune prendeva atto il 30 marzo successivo.

In aggiunta a tali lavori il Sofia procedeva altresì ad effettuare dei lavori esterni allo stesso capannone definiti, dall’interessato, di ordinaria manutenzione, consistenti in parte nella sostituzione della esistente pavimentazione in asfalto con lastre di ghiaccio e in parte nella copertura del marciapiede.

A seguito di sopralluogo del 12 maggio 2005 da parte degli addetti all’Ufficio Tecnico comunale veniva contestata presso il “cantiere sito in via Buonarroti” l’esecuzione di lavori di pavimentazione in assenza di titolo e per ciò era emessa un’ordinanza di sospensione dei lavori.

Con processo verbale di contestazione n.6012 del 25 maggio 2005 la polizia locale rilevava a carico del Sofia la violazione dell’art.21 commi 1 e 4 del dlgs n.285/1992 per aver eseguito su suolo pubblico lavori non autorizzati di pavimentazione e realizzazione parcheggio.

A tanto faceva seguito l’ordinanza comunale, la n.51 del 21 giugno 2005, con cui dopo aver rilevato l’avvenuta pavimentazione per una fascia di ml 3 della “strada aperta al pubblico transito denominata M.Buonarroti” si intimava all’attuale appellante la rimessa in pristino della porzione di carreggiata della strada sunnominata .

Quindi in data 27 giugno 2005 veniva emessa l’ordinanza n.53 con cui il Comune a precisazione degli accertamenti e dei rilievi mossi nella vicenda all’esame, revocava la precedente ordinanza n.51/2005 e intimava al Sofia l’immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi, della porzione di carreggiata della strada denominata M. Buonarroti , per una larghezza di ml, 3 e lunghezza di ml. 20 circa.

L’interessato impugnava innanzi al Tar per il Veneto dette ordinanze ( la prima come atto presupposto e/o connesso ) deducendone la illegittimità sotto vari profili e l’adito Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.3417/05 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Insorge avverso tale decisum ritenuto ingiusto ed errato l’interessato, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

error in judicando : travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Parte appellante contesta in primo luogo la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato la improcedibilità della domanda all’annullamento dell’ordinanza n.51/2005, provvedimento revocato con la successiva ordinanza n.53/2005, sostenendone la erroneità.

Con detto mezzo poi, con riferimento alla questione fondamentale sottesa alla controversia, rivendica, anche in relazione alle caratteristiche intrinseche, la natura di strada privata dell’arteria interessata ai lavori in discussione ed esclude la natura e la destinazione ad uso pubblico di detta strada, la quale sarebbe gravata unicamente da una servitù di passaggio a favore dei proprietari dei vari fondi che vi si affacciano;

difetto di motivazione della sentenza, lì dove il Tar non avrebbe adeguatamente spiegato la natura pubblica della strada o l’interesse generale che questa soddisferebbe e tale manchevolezza è riconducibile altresì al Comune di Noventa Vicentina che non avrebbe fornito in tal senso elementi di valutazione.

Si sostiene ancora con tale mezzo che le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della tesi della natura pubblica della strada, (e costituite in particolare dall’essere la strada inserita nelle previsioni urbanistiche del PRG come aperta al pubblico transito e dalla desunta volontà dei proprietari di destinarla ad uso pubblico), si appalesano errate dal punto di vista giuridico;

3) falsa applicazione della legge – violazione art.31 d. P. R:.n.380/2001 e dell’art.21 del d, lgs. n.285/92 con riferimento al termine assegnato per la rimessa in pristino, atteso che con l’ordinanza n.53/ 2005, quanto al periodo assegnato per la rimessione in pristino stato, pur versandosi in materia edilizia, viene fatta una indebita confusione tra la disciplina edilizia e quella dettata dal d. lgs. n.285/92 ( codice della strada ).

Si è costituito in giudizio il Comune di Noventa Vicentina che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.

DIRITTO

L’appello è infondato , meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

In primo luogo vanno respinte, in quanto giuridicamente infondate le critiche formulate nei confronti della statuizione di improcedibilità del ricorso relativamente all’impugnazione dell’ordinanza n.51/2005.

Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art.100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’annullamento dell’atto impugnato ( cfr Cons Stato, Sez IV,12/12/2005 n.39), sicchè sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente se questi non può trarre alcun concreto vantaggio in relazione alla sua posizione legittimante (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 11 aprile 2007 n.1684 ) , inverandosi in ciò l’ipotesi della improcedibilità.

E’ quanto esattamente avvenuto nel caso di specie, lì dove il provvedimento impugnato costituito dall’ordinanza n.51/2001 ha cessato comunque di produrre i suoi effetti per essere stato sostituito integralmente dall’ordinanza n.53/2005 e cioè da un provvedimento con cui si è proceduto a definire ex novo il rapporto giuridico per cui è causa ( in tal senso, Cons. Stato,Sez. V 9/10/2007 n.5256).

Appare del tutto evidente quindi che a seguito di ciò, l’interesse sostanziale e processuale del ricorrente si sposta sul secondo dei suddetti provvedimenti, giacchè il primo è stato rimosso dal mondo giuridico a mezzo di autotutela, con l’ulteriore conseguenza che un eventuale annullamento dell’ultimo, sostitutivo atto amministrativo non fa altro che azzerare l’intera situazione, senza che possano rivivere effetti alcuni dal primo provvedimento.

Di qui la correttezza della statuizione assunta sul punto dal giudice di primo grado.

Passando al merito della causa, possono essere congiuntamente esaminati i vari profili di illegittimità dedotti col primo e secondo mezzo di gravame, in ragione , appunto, della intima connessione logica fra gli stessi esistente.

La questione giuridica sottesa alla vicenda processuale che il Collegio è chiamata a dirimere attiene alla qualificazione della natura della strada denominata via M. Buonarroti, sulla quale sono stati eseguiti da parte dell’appellante dei lavori di pavimentazione sine titulo, lì dove si è chiamati a stabilire se trattasi di via privata ( come sostiene parte appellante ) oppure di via pubblica ( come affermato dal Comune ).

E’ noto che, avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art.22 della legge n.2248 del 1865, all. F, la giurisprudenza ha affermato il principio per cui al fine dell’accertamento della natura di una strada occorre tener conto di molteplici, concordanti circostanze ( vedi Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009 n.23705).

Ora, se si procede ad una verifica dello stato dei luoghi e ad un’analisi della documentazione caratterizzante la vicenda, nella specie si rileva l’esistenza di alcuni decisivi elementi indiziari che concorrono a rivelare la natura pubblica della strada in questione, quanto meno come strada soggetta a servitù di uso pubblico

Ed invero:

la strada è nata in origine come destinata ad uso pubblico, sia pure in base ad un’apposita dichiarazione di volontà da parte dei soggetti dei fondi confinanti, lì dove, in particolare, dalla lettura dell’atto di compravendita per rogito notar Andriolo del 28 ottobre 1964, come da relativa nota di trascrizione, si rileva espressamente che è costituito un “diritto di accesso e regresso d’uso comune di strada pubblica , senza limitazioni di mezzi e di orario”, con l’impegno per i proprietari di “cedere il corrispondente terreno senza compenso alcuno al Comune …”;

la via in questione è stata, con deliberazione del Consiglio Comunale di Noventa Vicentina n.34 del 9 luglio 1969, inserita nella toponomastica delle strade comunali con la denominazione via Michelangelo Buonarroti;

la strada è prevista negli strumenti urbanistici succedutisi ( il piano di Fabbricazione prima e il PRG comunale poi ) come aperta al pubblico transito;

quanto allo stato dei luoghi è accertato, come da certificazione della competente struttura tecnica comunale datata 30 ottobre 2005 , che la strada è dotata di fognatura mista, acquedotto, caditoie stradali per la raccolta di acque piovane , gas metano e piano viabile asfaltato , caratteristiche, queste che fanno oggettivamente propendere per un uso pubblico della strada.

A fronte di tali concordanti indizi di uso pubblico della strada, tra cui, non ultimo, come sopra evidenziato, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, parte appellante esclude la natura pubblica della stessa sul rilievo che in realtà si è di fronte alla avvenuta creazione di un passaggio da utilizzarsi per l’accesso alla pubblica via nei confronti e a carico dei soli proprietari dei fondi privati serviti dalla stessa , ma tale prospettata tesi è smentita oltreché dal dato letterale riportato nel’atto originario, dagli altri aspetti di tipo oggettivo sopra indicati che inducono ragionevolmente a far ritenere che detta strada ha la conformazione di arteria di collegamento, è destinata al transito di un numero indifferenziato di persone e non all’utilizzo di un numero circoscritto di persone e quindi è accessibile al pubblico.

Se così è , se cioè la strada M. Buonarroti è pubblica ( o comunque è soggetta a servitù di uso pubblico ) ne deriva che l’avvenuta pavimentazione ( per tre metri di larghezza e 22 metri di lunghezza) di quella parte della strada che segue la fascia di tre metri immediatamente prospiciente il capannone di proprietà del sig. Sofia , in quanto va ad interessare la carreggiata aperta al pubblico transito ( e che scorre parallelamente al manufatto de quo ) non poteva avvenire, trattandosi di pubblica via non nella disponibilità privata dell’appellante e tanto al di là dell’effettuazione di lavori avvenuta sine titulo.

In definitiva si ritiene debba essere riconosciuto il carattere di strada pubblica della via M. Buonarroti e, conseguentemente, va affermata la legittimità dell’ordinanza n.53/2005 che ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi per non consentita occupazione e trasformazione di suolo pubblico.

Quanto al terzo ed ultimo motivo di gravame, non assume specifica rilevanza la denunciata “confusione” che il Comune avrebbe operato in ordine al termine da assegnare per il ripristino dello stato dei luoghi, atteso che l’Amministrazione ha correttamente esercitato lo jus poenitendi nei confronti del soggetto cui è imputabile l’illegittima esecuzione di opere su suolo pubblico, con la relativa intimazione di rimozione delle opere stesse senza che il termine assegnato per l’esecuzione di tale adempimento, anche a volerlo ritenere improprio, possa inficiare la legittimità dell’ ingiunto ripristino dello stato dei luoghi., atteggiandosi, tutt’al più, tale imprecisione ad irregolarità non invalidante

In forza delle suesposte considerazioni, l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo.

 


 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, lo Rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati

 

 

Gaetano Trotta, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it   AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
 
  

 


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