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Studio Legale
22 LUGLIO 2011 - TAR PUGLIA BARI SEZIONE TERZA, NR.1139 DEL 22 LUGLIO 2011

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI PRECEDENTE DINIEGO - ONERI CONCESSORI - CALCOLO - CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL SUO RILASCIO  - ILLEGITTIMITA' - VANNO CALCOLATI CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DINIEGO ANNULLATO - NORMATIVA REGOLAMENTARE SOPRAVVENUTA - IRRILEVANZA

 

N. 01139/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01011/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2006, proposto da:
Vigian S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Rafaschieri Antonio e Rafaschieri Onofrio, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Cognetti, 25;

contro

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto con l’avv. Augusto Farnelli in Bari, presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;

per l'accertamento

dell’obbligo del Comune di Bari alla rideterminazione dell’entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da versarsi in relazione al premesso di costruire n. 381/2003 rilasciato in favore della Vi.gi.an il giorno 27.3.2006,

nonché per l’annullamento in parte qua del permesso di costruire e più precisamente ed esclusivamente della parte in cui determina gli oneri di urbanizzazione primaria in euro 36.373,67, gli oneri di urbanizzazione secondaria in euro 50.211,48 e il costo di costruzione in euro 28.014,15

e per la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento dello stesso in ordine al rilascio del citato permesso di costruire.

 


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta e Anna Valla, quest'ultima su delega dell’avv. Augusto Farnelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Antonio e Onofrio Rafaschieri e la Vi.gi.an S.r.l. hanno esposto di avere richiesto, in data 29.9.2003, al Comune di Bari il permesso di costruire un edificio destinato ad abitazioni sul suolo, compreso in zona di completamento B3, promesso in vendita dai Rafaschieri alla Vi.gi.an fin dal 16.5.2003 e poi venduto con atto pubblico del 13.12.2005; il Comune aveva negato il permesso con provvedimento del 17.1.2005, per preteso contrasto con un piano particolareggiato del 1978, mai approvato; quindi il 25.1.2005 il Comune aveva adottato la delibera di consiglio comunale n. 7 avente ad oggetto la rideterminazione in aumento del costo base del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per i permessi di costruire rilasciati dopo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di esecutività della stessa deliberazione, e quindi rilasciati dopo l’1.4.2005; nelle more i ricorrenti avevano impugnato il diniego e il TAR, con sentenza 4229/2005, lo aveva annullato accogliendo il ricorso; la sentenza era passata in giudicato il 20.12.2005, ma solo il 27 marzo 2006 l’amministrazione aveva rilasciato il permesso di costruire, applicando la nuova quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione.

A sostegno del ricorso è stato dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di attività istruttoria, in quanto il diniego poi annullato era intervenuto dopo 15 mesi dal deposito dell’istanza, e ben prima che entrasse in vigore l’aumento del costo base del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria, di tal che il provvedimento favorevole, emanato in ottemperanza al giudicato di annullamento del provvedimento negativo, avrebbe dovuto tenere conto delle tariffe vigenti al momento di quest’ultimo.

I ricorrenti hanno quindi richiesto l’accertamento della debenza del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione in misura inferiore a quella applicata, e in via subordinata il risarcimento dei danni pari al maggior costo sopportato per tali oneri in conseguenza dell’illegittima condotta dell’amministrazione e agli ulteriori danni per l’aumento dei costi e il mancato godimento degli immobili o la ritardata commercializzazione degli stessi per il periodo tra il diniego e il rilascio del permesso di costruire.

Si è costituito il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 29.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Risulta infatti dalla documentazione depositata dai ricorrenti che la richiesta di permesso di costruire è stata presentata al Comune di Bari il 29.9.2003, mentre il diniego impugnato risale al 17.1.2005; con la sentenza n. 4229/2005 questo Tribunale ha accolto il ricorso presentato, tra gli altri, da Rafaschieri Onofrio e Antonio avverso il diniego, rilevando il difetto di motivazione dello stesso, fondato su un non meglio precisato “P.P. di viabilità che localizza l’area per la realizzazione di una scuola materna”; quindi in data 27.3.2006 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire richiesto, quantificando i relativi oneri nella misura contestata.

Non è quindi revocabile in dubbio che l’amministrazione potesse provvedere in modo favorevole ai richiedenti già alla data del primo diniego poi annullato; non è in proposito accoglibile l’eccezione del Comune, secondo il quale la quantificazione delle somme dovute avrebbe richiesto comunque ulteriore istruttoria da compiersi successivamente, e ciò, da un lato, perché l’amministrazione doveva comunque rispettare il previsto termine per provvedere, non potendo dilatare a suo piacimento i tempi dell’istruttoria, dall’altro perché l’aumento degli oneri è comunque divenuto applicabile dopo il 1.4.2005, quando appunto il termine per provvedere era già ampiamente scaduto e l’amministrazione si era già pronunciata con provvedimento negativo.

Peraltro dall’esame del provvedimento favorevole risulta che gli oneri sono stati quantificati in tale sede, di tal che appare evidente che lo stesso avrebbe dovuto essere fatto se il provvedimento favorevole fosse stato emesso in luogo dell’illegittimo diniego poi annullato dal Tribunale.

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento in parte qua del permesso impugnato, dovendo l’amministrazione quantificare gli oneri dovuti secondo il regime vigente alla data del 17.1.2005.

L’accoglimento della domanda principale comporta l’assorbimento della subordinata di risarcimento dei danni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;

condanna il Comune di Bari alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Amovilli, Presidente FF

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

Rosalba Giansante, Referendario

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

Autore / Fonte: www.giustizia.amministrativa.it - AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI) 


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