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25 MAGGIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA - NR.3062 DEL 25 MAGGIO 2012

PUBBLICO IMPIEGO - CONCORSO - OMESSA PREDETERMINAZIONE NEL CORSO DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI AI SNESI DELL'ART.12 DEL DPR 487/1994  - ILLEGITTIMITA'

 

 

N. 03062/2012REG.PROV.COLL.

N. 07917/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7917 del 2011, proposto da:
Comune di Burcei, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7;

contro

Mauro Sanson;

nei confronti di

Tania Atzeni;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, Sez. II n. 189/2011, resa tra le parti, concernente SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT.D1;

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per l’appellante Comune l’Avv. Mauro Barberio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo in data 29 settembre 2008, n. 500, il Comune di Burcei indiceva una selezione pubblica, per titoli ed esami, avente ad oggetto la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di istruttore direttivo - assistente sociale - cat. D1, approvando contestualmente il relativo bando, poi pubblicato all’albo pretorio in data 1 ottobre 2008, ove veniva previsto lo svolgimento di due prove scritte e una prova orale anche a contenuto pratico, cui ammettere solo i candidati che avessero conseguito un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.

La commissione esaminatrice concludeva le operazioni di concorso in data 24 novembre 2008 e con successiva determinazione dell’1 dicembre 2008, n. 638, il Responsabile del Settore Amministrativo approvava tutti i relativi verbali, unitamente alla graduatoria finale, con al primo posto l’attuale controinteressata Tania Atzeni, la quale veniva nominata nel posto a concorso con determinazione del Responsabile delle Politiche Sociali 10 dicembre 2008, n. 663.

Il concorrente Mauro Sanson, il quale dopo lo svolgimento della prima prova scritta aveva ricevuto comunicazione telefonica dagli uffici comunali della propria non ammissione alla seconda prova scritta vista l’attribuzione alla prima prova scritta del punteggio (insufficiente) di 18/30, proponeva ricorso al TAR della Sardegna, chiedendo l’annullamento di tutti i verbali della Commissione di concorso, nonché della determinazione di approvazione della graduatoria n. 638/2008 del Responsabile del Settore Amministrativo.

Il TAR, con la sentenza n. 189 del 3 marzo 2011, accoglieva il ricorso nella parte in cui veniva censurata la mancata applicazione dell’art. 12 co. 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, ossia l’obbligo per le commissioni concorsuali di “fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove”, poiché il semplice voto numerico privo di parametri di valutazione predeterminati non dà contezza dell’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, il quale solamente accompagnato dai criteri prefissati può essere ritenuto sufficiente motivazione utile a dimostrare gli apprezzamenti svolti dalla commissione.

Il TAR annullava perciò le operazioni concorsuali e la determinazione del Responsabile amministrativo comunale di approvazione dei verbali con effetto caducante nei confronti dell’atto di nomina della controinteressata.

Con appello del Consiglio di Stato notificato il 10 ottobre 2011 il Comune di Burcei impugnava la sentenza in questione, sostenendo in sintesi che l’attribuzione di un mero punteggio numerico di 30/30 alle prove scritte stabilito dalla commissione in sede di verbale di esplicazione dei criteri di valutazione, costituiva già di per sé una fissazione dei criteri e la mancata espressa impugnazione del verbale n. 2 - recante tali determinazioni - rendeva comunque il ricorso di primo grado inammissibile, oltre che infondato. In ogni caso il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa e contiene per se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti: ciò risponde ad un’evidente principio di economicità amministrativa ed assicura la chiarezza necessaria delle valutazioni compiute dalla commissione.

Inoltre il Sanson, avendo ottenuto il voto di 18/30 all’unica prova scritta sostenuta, non ha dimostrato il proprio interesse all’annullamento e ripetizione delle prove di concorso ed ancora il TAR non poteva procedere alla dichiarazione degli effetti caducatori nei confronti dell’atto di nomina della vincitrice del concorso, in quanto non impugnato con il ricorso di primo grado.

Il Comune concludeva per l'accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

La controinteressata Tania Atzeni e l’appellato Mauro Sanson non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 5164 del 23 novembre 2011 la Sezione accoglieva la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto dell’appello in esame è il concorso bandito dal Comune di Burcei per l’assunzione di un funzionario istruttore – cat. D1, articolato su due prove scritte, in ambedue delle quali era prescritto il punteggio minimo di 21/30 per essere ammessi alla prova orale, anche a contenuto pratico.

Il predetto concorso, che aveva visto classificarsi al primo posto con la conseguente nomina Tania Atzeni, è stato annullato dal TAR della Sardegna con la sentenza n. 189 del 3 marzo 2011 su ricorso del concorrente Mauro Sanson, non ammesso alla seconda prova scritta per aver conseguito alla prima il punteggio di 18/30, non sufficiente per la prosecuzione della procedura alla stregua della legge di gara.

Il ricorso è stato accolto, perché la commissione giudicatrice ha motivato il proprio giudizio esclusivamente sulla base di un voto numerico, in assoluta assenza di criteri predeterminativi del successivo esercizio della propria discrezionalità tecnica: la predeterminazione dei criteri di giudizio deve ritenersi necessaria, a detta del TAR, ai fini di giustificare il voto numerico finale ed esimere la commissione dall’esprimere un giudizio analitico su ciascun elaborato.

La presenza dei criteri in parola trova espresso aggancio normativo nell’art. 12 co. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed è una garanzia minima per i concorrenti utile per stabilire parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

Il Comune di Burcei, con l’appello in questione, ha lamentato dapprima che il Sanson non ha espressamente impugnato il verbale n. 2 recante le determinazioni della commissione sui criteri di giudizio, né ha dimostrato il proprio interesse all’annullamento e ripetizione delle prove di concorso, avendo ottenuto il voto di 18/30 all’unica prova scritta sostenuta.

Nel merito l’appellante ha puntualizzato che le sopraddette determinazioni di cui al verbale n. 2 – ovverosia l’attribuzione del punteggio di 30/30 alle prove scritte - costituivano comunque una prefissazione sufficiente ed in ogni caso l’espressione del voto numerico conteneva ad ogni buon conto il giudizio tecnico della commissione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti: ciò anche per un’evidente principio di economicità amministrativa.

L’appello deve essere respinto.

La prima eccezione di inammissibilità è infondata in fatto, in quanto il Sanson ha correttamente impugnato davanti al TAR della Sardegna il verbale n. 2 del 10 novembre 2008 relativo alla fissazione dei “criteri di valutazione”, in cui la commissione si è limitata a prevedere la quantità dei punteggi, i punti da assegnare ai titoli ed il limite minimo di 21/30 in ciascuna prova scritta per l’ammissione alla prova orale.

E’ altresì infondata la seconda eccezione.

Il Sanson gode pienamente di un interesse all’annullamento delle prove di concorso ed alla loro ripetizione, poiché il medesimo si è attivato avverso un giudizio di insufficienza che non era accompagnato da quel corredo di parametri preventivi che solo avrebbe permesso di comprendere le ragioni di siffatto mediocre apprezzamento e la cui rimozione può permettere una corretta rinnovata valutazione.

Nel merito si osserva quanto segue.

L’articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), al primo comma stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuire alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

E’ stato rilevato che il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, secondo la previsione del ricordato articolo, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 4989).

In altri termini la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico – discrezionale, sintetizzato dal voto numerico (Cons. Stato, V, 4 marzo 2011 n. 8439).

Nel caso in esame è pacifico che la commissione di esame non ha provveduto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, essendosi limitata, come si ricava dalla lettura del già menzionato verbale n. 2 del 10 novembre 2008, a stabilire l’ammontare dei punteggi delle prove scritte ed orale, i punteggi per titoli di studio, di servizio e curriculari in generale ed infine a fissare il punteggio minimo che i concorrenti avrebbero dovuto conseguire per essere ammessi alla prova orale.

Quindi è stata del tutto omessa la reale predeterminazione dei criteri riguardanti la necessità dei contenuti richiesti agli elaborati scritti e le modalità della loro valutazione e si deve perciò concludere per l’illegittima disapplicazione da parte del Comune di Burcei del dettato dell’art. 12 co. 1 del d.P.R. 9.5.94 n. 487.

Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa l’effetto caducante che l’annullamento di approvazione degli atti del concorso comporta sulla nomina dell’unica vincitrice Tania Atzeni appaiono infine corrette, poiché la nomina non può più ritenersi valida, in quanto dipendente da un unico presupposto, la procedura concorsuale, la cui conformità a legge è stata appunto esclusa (Cons. Stato, V, 9 febbraio 2010 n. 622; id., 17 dicembre 2008 n. 6289; id., 17 settembre 2008 n. 4400).

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado di giudizio, vista la mancata costituzione dell’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)           
 

 

 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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