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Studio Legale
15 MAGGIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUARTA - NR.2753 DEL 15 MAGGIO 2012

PERMESSO DI COSTRUIRE - CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TERZO AI FINI DELLA IMPUGNATIVA GIURISDIZIONALE - DEVE ESSERE PIENA NON ESSENDO SUFFICIENTE  LA MERA CONOSCENZA DEGLI ESTREMI FORMALI DEL TITOLO

 

 

N. 02753/2012REG.PROV.COLL.

N. 02939/2004 REG.RIC.

N. 02940/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 2939 del 2004, proposto dalla signora Ermelina COATTO, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Sala, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5,

contro

il COMUNE DI PESCANTINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Pasquini e Michele Costa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
- la REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

nei confronti di

FARCASA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e signori Dino ZOCCA e Angela ZANINI, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Bassano del Grappa, 24;



 

2) nr. 2940 del 2004, proposto dalla signora Ermelina COATTO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Giovanni Sala, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via F. Confalonieri, 5,

contro

- il COMUNE DI PESCANTINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Pasquini e Michele Costa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
- la REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

nei confronti di

FARCASA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e signori Dino ZOCCA e Angela ZANINI, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

per la riforma

quanto al ricorso nr. 2939 del 2004:

della sentenza nr. 2494 in data 23 aprile 2003 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sezione Seconda, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto per l’annullamento delle concessioni edilizie nr. 67/2002 e nr. 68/2002 del Comune di Pescantina, dichiarandolo, peraltro, inammissibile per tardività, nella parte concernente l’impugnazione della delibera di approvazione dello schema di convenzione urbanistica, del Piano di utilizzo e della concessione edilizia nr. 66/2002 in data 29 agosto 2002 e della variante al P.R.G., adottata con deliberazione nr. 31/1999 del Consiglio Comunale di Pescantina e approvata con deliberazione nr. 3540/2000 della Giunta Regionale del Veneto;

quanto al ricorso nr. 2940 del 2004:

della sentenza nr. 3988 in data 24 luglio 2003 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sezione Seconda, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto per l’annullamento delle concessioni edilizie nr. 50/2003 e nr. 51/2003 del Comune di Pescantina, dichiarandolo, peraltro, inammissibile per tardività, nella parte concernente l’impugnazione del Piano di utilizzo approvato con concessione edilizia nr. 66/2002 in data 29 agosto 2002, e della variante al P.R.G., adottata con deliberazione nr. 31/1999 del Consiglio Comunale di Pescantina e approvata con deliberazione nr. 3540/2000 della Giunta Regionale del Veneto.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescantina e degli appellati Farcasa S.r.l. e signori Dino Zocca e Angela Zanini, nonché gli appelli incidentali proposti da questi ultimi;

Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 12 e 22 marzo 2012), dal Comune di Pescantina (in date 13 e 23 marzo 2012) e dagli appellati (in date 13 e 23 marzo 2012) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Riccardo Ruffo, in sostituzione dell’avv. Sala, per la appellante e l’avv. Costa per il Comune e per gli appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

I – La signora Ermelina Coatto ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto, provvedendo su ricorso e motivi aggiunti da lei proposti, pur annullando due concessioni edilizie (nn. 67 e 68 del 2002) rilasciate dal Comune di Pescantina rispettivamente in favore della Farcasa S.r.l. e dei signori Dino Zocca e Angela Zanini, ha invece dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione degli atti presupposti, ossia di altra concessione edilizia (nr. 66 del 2002) e del relativo Piano di utilizzo nonché della precedente variante al P.R.G..

A sostegno dell’appello, ha dedotto:

1) violazione dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034; erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività (in relazione all’asserita piena conoscenza che la ricorrente avrebbe avuto, in epoca anteriore al sessantesimo giorno antecedente la notifica dei motivi aggiunti, della delibera di approvazione dello schema di convenzione urbanistica e del Piano di utilizzo e della concessione edilizia nr. 66 del 2002);

2) violazione dell’art. 112 cod. proc. amm. (in relazione all’omessa pronuncia sulle censure articolate nel ricorso introduttivo avverso la variante al P.R.G.).

Conseguentemente, la appellante ha riproposto come segue i motivi d’impugnazione non esaminati dal primo giudice:

i) violazione dell’art. 2, lettera b), del d.m. 2 aprile 1968, nr. 1444; carenza di requisiti per la zonizzazione di tipo B di completamento edilizio (in relazione alla variante urbanistica);

ii) violazione dell’art. 50 della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, nr. 61; omessa integrazione della variante; carenza di motivazione (in relazione alla carenza di documenti e di motivazione a sostegno della variante urbanistica);

iii) illegittimità delle concessioni edilizie; invalidità derivata (per effetto dei vizi della variante al P.R.G.);

iv) violazione delle N.T.A.; mancato rispetto del coefficiente di edificabilità di 1 mc/1 mq (in relazione alle concessioni edilizie);

v) invalidità derivata (in relazione alla delibera di approvazione del Piano di utilizzo per effetto dei vizi della variante retrostante);

vi) violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione dell’art. 11 della l.r. nr. 61 del 1985 (ancora in relazione al Piano di utilizzo);

vii) violazione dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 (essendo l’approvazione del Piano di utilizzo e dello schema di convenzione di competenza del Consiglio Comunale, e non della Giunta);

viii) violazione delle N.T.A.; mancato rispetto del coefficiente di edificabilità (in relazione alla “assegnazione dei volumi” fra i lotti compiuta dal Piano di utilizzo);

ix) insufficiente individuazione del proprietario del suolo interessato dalla concessione edilizia nr. 66 del 2002.

Si è costituito il Comune di Pescantina, argomentando diffusamente nel senso dell’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

Si sono altresì costituiti i controinteressati in primo grado, Farcasa S.r.l. e signori Zocca e Zanini, i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello e nel merito ne hanno sostenuto l’infondatezza; inoltre, essi hanno proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza del T.A.R. del Veneto, nella parte relativa alla reiezione di talune eccezioni preliminari ed all’annullamento delle concessioni nn. 67 e 68 del 2002, sulla base dei seguenti motivi:

a) erroneità, contraddittorietà e omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine all’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto tardivo in relazione alla deliberazione consiliare del Comune di Pescantina nr. 31 del 1999 di adozione della variante al P.R.G., e della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nr. 3540 del 2000;

b) erroneità, contraddittorietà e omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti costituiti dalla deliberazione consiliare del Comune di Pescantina nr. 31 del 1999 di adozione della variante al P.R.G., dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nr. 3540 del 2000 di approvazione e dalla concessione nr. 66 del 2002 per la realizzazione di un Piano di utilizzo;

c) erroneità, contraddittorietà e omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;

d) erroneità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, incongruità e carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Coatto.

Tutte le parti hanno affidato a memorie l’ulteriore svolgimento delle rispettive tesi e, in particolare, gli appellanti incidentali hanno riferito dell’ulteriore sviluppo della vicenda per cui è causa, con il rilascio di due nuove concessioni edilizie (nn. 50 e 51 del 2003) in sostituzione di queste annullate, il loro annullamento con ulteriore sentenza del T.A.R. del Veneto su ricorso della stessa sig.ra Coatto ed il sopravvenire di due nuovi titoli edilizi (nn. 67 e 68 del 2003), tuttora sub judice presso il medesimo Tribunale.

Per questo, nella propria memoria conclusiva essi hanno dichiarato di non aver più interesse ai motivi d’impugnazione sopra richiamati sub b) e d).

All’udienza del 13 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

II – Con distinto atto, la signora Coatto ha appellato l’ulteriore sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto, pur accogliendo in parte il suo ricorso e annullando le nuove concessioni (nn. 50 e 51 del 2003) rilasciate in favore dei controinteressati, ha invece dichiarato tardiva – al pari di quanto avvenuto nel precedente giudizio – l’impugnazione degli atti presupposti.

I motivi di tale secondo appello sono in tutto sovrapponibili a quelli richiamati sub 1) e 2) al precedente § I; conseguentemente, la appellante ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati in primo grado, di tenore identico a quelli riportati sub da i) a viii) del medesimo § I, cui ha poi aggiunto le seguenti ulteriori censure:

ix) violazione dell’art. 96 della l.r. nr. 61 del 1985 (in relazione al rilascio di nuove concessioni in luogo dell’irrogazione di sanzioni a carico dei titolari delle precedenti concessioni annullate);

x) violazione dell’art. 97 della l.r. nr. 61 del 1985 (in relazione alla non sanabilità delle opere realizzate in esecuzione delle concessioni annullate).

Anche in tale giudizio si sono costituiti, per opporsi al gravame, il Comune di Pescantina e gli originari controinteressati, i quali ultimi, oltre a eccepire in limine l’inammissibilità anche del secondo appello, hanno proposto nuovo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:

a) erroneità, contraddittorietà e omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti costituiti dalla deliberazione consiliare del Comune di Pescantina nr. 31 del 1999 di adozione della variante al P.R.G., dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nr. 3540 del 2000 di approvazione, dalla deliberazione della Giunta Comunale di Pescantina nr. 190 del 2002 e dalla concessione nr. 66 del 2002 per la realizzazione di un Piano di utilizzo;

b) erroneità, contraddittorietà e omissione di pronuncia della sentenza impugnata in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in relazione alla concessione edilizia nr. 66 del 2002 e alla deliberazione della Giunta Comunale di Pescantina nr. 190 del 2002 per mancanza di interesse in capo alla sig.ra Coatto, per mancata impugnazione delle N.T.A. del Comune di Pescantina, che espressamente prevedono il Piano di utilizzo e per violazione del principio del ne bis in idem;

c) erroneità, travisamento, carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine all’applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (dalla cui ritenuta violazione il T.A.R. ha fatto discendere l’annullamento delle concessioni nn. 50 e 51 del 2003).

Anche nel presente giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie, e in particolare gli appellanti incidentali, dopo aver rappresentato gli ulteriori sviluppi della vicenda contenziosa, hanno dichiarato di non aver più interesse al motivo d’impugnazione di cui sub c).

All’udienza del 13 aprile 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.

Infatti, pur trattandosi di appelli aventi a oggetto sentenze diverse, essi si svolgono fra le stesse parti e afferiscono a una vicenda amministrativa e contenziosa sostanzialmente unitaria, che per migliore comprensione viene di seguito sintetizzata.

2. La signora Ermelina Coatto ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto due concessioni edilizie (nn. 67 e 68 del 2003) rilasciate dal Comune di Pescantina rispettivamente in favore della società Farcasa S.r.l. e dei signori Dino Zocca e Angela Zanini, nonché gli atti relativi all’adozione ed all’approvazione di una variante urbanistica tale da rendere possibile gli interventi richiesti dai controinteressati.

Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha ampliato il thema decidendum censurando ulteriori atti posti a monte dell’intervento, e cioè la delibera di approvazione di un Piano di utilizzo e la connessa concessione edilizia (nr. 66 del 2002) relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione necessarie nell’area interessata dagli interventi.

Il Tribunale adito ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione delle due concessioni edilizie censurate con l’atto introduttivo del giudizio, che sono state annullate per ritenuta incertezza assoluta nell’identificazione della proprietà di ciascuna delle aree interessate, mentre sono stati dichiarati tardivi i motivi aggiunti (senza, per vero, pronunciarsi in ordine all’impugnazione della variante urbanistica, pure in relazione alla quale le parti intimate ne avevano eccepito la tardività).

In prosieguo, malgrado gli appelli proposti dall’originaria ricorrente e dai controinteressati – ciascuno per la parte che li ha visti soccombenti – sono state chieste e rilasciate, in sostituzione di quelle annullate, due nuove concessioni edilizie (nn. 50 e 51 del 2003), che la signora Coatto ha nuovamente impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto.

Detto giudizio si è concluso con una nuova sentenza, oggetto del secondo degli appelli qui riuniti, nella quale anche i nuovi titoli abilitativi sono stati annullati, stavolta per l’omissione della comunicazione alla ricorrente dell’avvio del relativo procedimento, mentre è stata ribadita la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti (tardività stavolta espressamente estesa anche a quella della variante urbanistica).

Da ultimo, in pendenza dei presenti appelli, è stato rappresentato che sarebbero sopravvenute due ulteriori concessioni (nn. 67 e 68 del 2003), anch’esse impugnate dalla signora Coatto con ricorso tuttora pendente in primo grado dinanzi al T.A.R. del Veneto.

3. Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta individuazione dell’ordine logico in cui esaminare le questioni evocate nel giudizio, va evidenziato che gli appelli incidentali proposti dagli originari controinteressati sono solo in parte, e specificamente per la parte in cui reiterano eccezioni preliminari respinte o non esaminate in primo grado, intesi a neutralizzare gli appelli principali della sig.ra Coatto, mentre per la parte reciproca si configurano manifestamente come impugnazioni incidentali “improprie”, avendo a oggetto i diversi capi delle sentenze impugnate con i quali sono state annullate le concessioni edilizie rilasciate ai medesimi controinteressati.

Peraltro, nelle proprie memorie conclusive gli stessi appellanti incidentali hanno dichiarato espressamente di non aver più interesse ai motivi d’impugnazione relativi a tali ultimi capi, avendo preso atto degli ulteriori sviluppi della vicenda contenziosa come si sono sopra sintetizzati, e intendendo evidentemente giovarsi dei più recenti titoli ad aedificandum nn. 67 e 68 del 2003, tuttora validi ed efficaci ancorché oggetto di ulteriore ricorso ancora non definito.

Ne discende che gli appelli incidentali vanno dichiarati improcedibili in parte qua e che, conseguentemente, consolidandosi il giudicato in relazione all’annullamento delle concessioni impugnate, il Collegio è esonerato da esaminare i motivi assorbiti in primo grado, e riproposti dall’odierna appellante principale, con cui si deducevano ulteriori vizi relativi a detti titoli edilizi (si tratta dei motivi rubricati sub iii), iv), ix) e x) nella narrativa in fatto).

4. Quanto sopra precisato, vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni con le quali, in entrambi i giudizi, le parti appellate e appellanti incidentali assumono l’inammissibilità degli appelli per inidoneità della notifica, essendo stati gli stessi notificati in unica copia al procuratore costituito in primo grado per le tre parti controinteressate, laddove a dire di queste ultime sarebbe stato necessario notificare una copia per ciascuna di esse.

L’eccezione è infondata.

Infatti, se è vero che la notifica di unica copia dell’appello non può valere quale intimazione di tutte le parti avverse, tuttavia le conseguenze di tale omissione non sono quelle pretese dagli odierni appellati: pur essendo l’instaurazione del presente giudizio anteriore all’entrata in vigore dell’art. 95 cod. proc. amm., già nel vigore della normativa anteriore la giurisprudenza aveva pacificamente affermato il principio per cui ai fini dell’ammissibilità dell’appello è sufficiente che esso sia notificato ad almeno una delle parti necessarie interessate a contraddire, salva la facoltà del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 24 marzo 2004, nr. 7; Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, nr. 1936; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, nr. 305; id., 30 giugno 2005, nr. 3543).

Pertanto, nel caso che qui occupa gli appelli sono chiaramente ammissibili, né v’è luogo a disporre l’integrazione del contraddittorio in considerazione dell’avvenuta costituzione nel presente grado di tutti i controinteressati costituiti dinanzi al T.A.R. (e, quindi, non solo della Farcasa S.r.l., destinataria dell’unica notificazione eseguita, ma anche dei sig.ri Zocca e Zanini).

5. In ordine logico, vanno poi esaminate le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi introduttivi, per difetto di interesse all’impugnazione, non esaminate dal primo giudice e riproposte dagli originari controinteressati con gli appelli incidentali.

Si assume, in sintesi, che la ricorrente – pur proprietaria di un suolo confinante con quelli interessati dalle concessioni edilizie impugnate – non avrebbe dato prova alcuna di aver subito uno specifico pregiudizio per effetto degli interventi per cui è causa (ciò essendo necessario in ragione della non trascurabile distanza esistente fra i suoli de quibus).

L’eccezione va respinta, dovendo ribadirsi l’indirizzo per cui ai fini della legittimazione a impugnare un permesso di costruire da parte del proprietario confinante è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra il suolo del ricorrente e quello interessato dai lavori (ciò che, nella specie, pacificamente sussiste), escludendosi in tal caso la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2012, nr. 284; id., 16 marzo 2011, nr. 1645; id., 5 gennaio 2011, nr. 18; Cons. Stato, sez. VI, 1 febbraio 2010, nr. 400).

6. Passando dunque agli appelli principali, la Sezione reputa fondati i motivi di censura articolati avverso le declaratorie di tardività dell’impugnazione degli atti anteriori e presupposti rispetto alle concessioni edilizie annullate (quanto alla variante al P.R.G., la tardività è stata espressamente pronunciata solo nella seconda delle sentenze impugnate, mentre quanto al primo giudizio va respinto il motivo di appello incidentale con cui è stata riprodotta la relativa eccezione).

6.1. Ed invero, quanto alla delibera di approvazione del Piano di utilizzo ed alla connessa concessione edilizia nr. 66 del 2002, è incontestato che dell’esistenza di tali atti la istante venne a conoscenza in occasione dell’accesso eseguito sulle successive concessioni nn. 67 e 68 del 2002, poi impugnate col ricorso introduttivo del giudizio (mentre gli ulteriori atti furono gravati con motivi aggiunti, poi dichiarati tardivi).

Il giudice di prime cure ha ritenuto che dalla data del suindicato accesso dovesse decorrere il termine per l’impugnazione anche degli atti presupposti, atteso che a tale data sarebbe provata la piena conoscenza di essi (alcuna rilevanza avendo, al riguardo, la generica impugnazione del Piano di utilizzo e della concessione nr. 66 compiuta “tuzioristicamente” nel ricorso introduttivo, con riserva di motivi aggiunti).

Tale assunto non può essere condiviso, essendo jus receptum che la mera conoscenza degli estremi formali di un titolo edilizio rilasciato a terzi non costituisce presupposto valido per la decorrenza del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, poiché occorre che l’interessato abbia la piena conoscenza degli elementi essenziali del titolo anzidetto (in particolare, dei suoi allegati tecnici, ovvero del contenuto specifico del progetto edilizio), dalla quale soltanto discende l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, nr. 4374; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2010, nr. 1339; id., 23 febbraio 2010, nr. 1064; Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, nr. 3751).

A fronte di tale piana considerazione, non possono trovare favorevole delibazione neanche gli opposti rilievi di parte controinteressata, incentrati su un preteso difetto di diligenza dell’originaria ricorrente, la quale ben avrebbe potuto conoscere l’esistenza degli atti de quibus sulla base dell’avanzamento dei relativi lavori ovvero eseguendo tempestivamente un nuovo accesso, senza attendere il deposito degli atti medesimi in giudizio (data dalla quale, ad avviso della appellante principale, andrebbe computato il termine per la relativa impugnazione).

Infatti, con riguardo al primo aspetto risulta verosimile, in ragione della contestualità cronologica con la quale furono rilasciati i tre titoli edilizi, che i lavori iniziarono e proseguirono in maniera unitaria sia quanto alla realizzazione dei manufatti sia quanto all’esecuzione delle opere di urbanizzazione: di modo che alla odierna appellante, la quale si attivò tempestivamente per acquisire i relativi titoli abilitativi, non può essere rimproverato quale indice di scarsa diligenza il non avere immediatamente compreso che doveva esistere un terzo titolo (per di più, preceduto da un Piano di utilizzo) specificamente riferito alle urbanizzazioni.

Quanto al secondo profilo, una volta acclarato che in occasione del primo accesso l’istante apprese unicamente gli estremi degli ulteriori atti, non costituisce scarsa diligenza il non avere atteso gli esiti di una nuova istanza di accesso avente a oggetto questi ultimi (ciò che avrebbe comportato il rischio di inutile decorso del termine di impugnazione delle concessioni nn. 67 e 68, ormai già conosciute nella loro integralità), provvedendo alla immediata proposizione di ricorso avverso gli atti già noti: ciò che, peraltro, rese superfluo un secondo accesso, attesa la produzione in giudizio degli atti poi censurati con i motivi aggiunti.

6.2. Per quanto concerne invece la variante al P.R.G., approvata con la deliberazione nr. 31 del 1999, non può in alcun modo convenirsi con l’avviso di parte appellante incidentale secondo cui questa avrebbe dovuto essere immediatamente contestata dalla sig.ra Coatto, essendo pertanto tardiva la sua impugnazione quale atto presupposto delle concessioni edilizie.

Ed invero, tale prospettazione si basa su un’incongrua applicazione di principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine all’ipotesi di impugnazione di variante urbanistica da parte del proprietario del suolo direttamente inciso delle scelte urbanistiche del Comune, laddove nel caso di specie appare evidente che l’originaria ricorrente ha agito non in tale veste, ma nella qualità di titolare di immobile limitrofo paventante un pregiudizio per effetto non della variante in sé, ma della possibilità che questa comportava di edificazione sul suolo suscettibile di pregiudicare il proprio diritto dominicale.

In altri termini, qualora la sig.ra Coatto avesse immediatamente impugnato la variante, è evidente che detta impugnazione sarebbe stata inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale, essendo il pregiudizio lamentato del tutto futuro e ipotetico (ed essendosi poi questo concretizzato, appunto, solo col rilascio delle gravate concessioni ad aedificandum).

7. L’accertata fondatezza delle doglianze articolate avverso la declaratoria di parziale tardività dei ricorsi di primo grado impone alla Sezione l’esame dei motivi di merito in essi articolati avverso gli atti impugnati, i quali peraltro risultano infondati e pertanto meritevoli di reiezione.

7.1. Con le prime due censure, articolate avverso la variante urbanistica, sono lamentati rispettivamente il mancato rispetto dei parametri di densità fondiaria di cui all’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, nr. 1444, e la carenza di adeguata motivazione a sostegno delle scelte adottate con la variante “puntuale” de qua.

Principiando da quest’ultimo punto, è però vero che – come evidenziato dall’Amministrazione appellata – dalla Relazione di accompagnamento alla proposta di variante (cfr. documento nr. 6 delle produzioni di primo grado del Comune di Pescantina) si evince che la modifica della destinazione dei suoli in proprietà dei controinteressati, da agricola a zona B di completamento, fu espressamente motivata con la necessità di rimediare all’incongruenza determinata dalla precedente variante generale al P.R.G., essendo rimasti i predetti suoli gli unici a destinazione non edificatoria, pur essendo interclusi da aree già urbanizzate.

Di conseguenza, trattandosi di ricomprendere i suoli in questione nell’ambito di una più vasta zona di completamento, è del tutto corretto che i parametri di densità fondiaria siano stati computati con riferimento alla zona nel suo complesso piuttosto che ai singoli suoli interessati dalla variante de qua: ciò che rende inconferenti e inattendibili i calcoli sui quali l’istante ha fondato le proprie censure.

Per identici motivi, è infondata l’ulteriore doglianza con cui si lamenta l’illegittimità delle scelte compiute nel Piano di utilizzo in punto di assegnazione della cubatura ai lotti interessati, dovendo gli indici di edificabilità – come detto – computarsi con riferimento alla zona B nella sua intertezza, e non soltanto agli specifici lotti de quibus.

7.2. Venendo poi alle doglianze articolate avverso la delibera di approvazione del Piano di utilizzo, mentre è ovviamente da respingere – in considerazione dell’infondatezza delle censure articolate avverso la variante a monte –quella con cui si denuncia il vizio di invalidità derivata, è invece inammissibile (come correttamente eccepito dagli appellanti incidentali) quella afferente alla pretesa violazione del principio di tipicità degli strumenti urbanistici.

Risulta infatti documentato che il Piano di utilizzo è previsto e disciplinato dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pescantina, della cui legittimità in parte qua non mette conto discutere, non essendo state esse oggetto di impugnazione da parte dell’originaria ricorrente.

7.3. Priva di pregio è anche la doglianza di violazione dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, articolata in relazione alla delibera di approvazione dello schema di convenzione di cui al Piano di utilizzo.

Infatti, tale atto deve ricondursi alla categoria degli atti di proposta e impulso attribuiti alla competenza della Giunta, e non del Consiglio Comunale, in base ai comuni principi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, nr. 2910).

7.4. Va respinta anche l’ulteriore censura relativa alla pretesa illegittimità della concessione edilizia nr. 66 del 2002, siccome richiesta dal solo sig. Zocca e a questi rilasciata, malgrado il Comune fosse perfettamente a conoscenza che il suolo interessato dall’intervento apparteneva anche ad altra comproprietaria, sig.ra Zanini.

Al riguardo, va precisato che la presentazione della richiesta ad aedificandum da parte di uno solo dei comproprietari non comporta ex se un vizio del successivo provvedimento, quante volte l’Amministrazione comunale abbia prova certa della non opposizione degli altri comproprietari e pertanto abbia positivamente concluso l’accertamento in ordine alla disponibilità dell’area interessata dall’intervento; ciò che nella specie certamente sussiste, avendo la stessa appellante evidenziato che l’istanza ad aedificandum fu presentata unitamente ad altra domanda, relativa agli interventi poi oggetto della concessione nr. 68 del 2002, sottoscritta da entrambi i comproprietari, in modo da render chiaro il consenso di entrambi all’intervento nella sua globalità.

8. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, gli appelli principali vanno respinti dovendo pervenirsi, ancorché con diversa motivazione, a conferma delle sentenze impugnate anche nelle parti che hanno visto soccombente l’originaria ricorrente.

9. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli, come in epigrafe proposto:

- respinge gli appelli principali;

- in parte respinge e in parte dichiara improcedibili gli appelli incidentali;

- per l’effetto, conferma le sentenze impugnate.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)         

 

 

 
 

 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

Avvocato Sante NARDELLI
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e civile, diritto societario, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto stragiudiziale. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, altre Magistrature Superiori.

Avvocato Giovanni Vittorio NARDELLI
Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto degli appalti, diritto dell'energia, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti, diritto del commercio, diritto civile, diritto processuale civile. Diritto Tributario. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, altre Magistrature Superiori, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Maria Giulia NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Dora NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.