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20 FEBBRAIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE NR.901 DEL 20 FEBBRAIO 2012

AMBIENTE - UTILIZZO DI     AQUILA     DI    MARE DALLA TESTA BIANCA PRIMA DI OGNI PARTITA IN CASA DELLA S.S. LAZIO PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA -    -LEGITTIMITALEGITTIMITA'

 

 

N. 00901/2012REG.PROV.COLL.

N. 03447/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2011, proposto da:
Lav - Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Petretti e Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Raimondo, dell’Avvocatura comunale di Roma, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
X Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile – U.O. Ufficio Benessere Animali del Comune di Roma, non costituito;

nei confronti di

S.S. Lazio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, piazza S.Salvatore in Lauro, n.10;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00949/2011, resa tra le parti, concernente UTILIZZO DI UN ESEMPLARE DI AQUILA DI MARE DALLA TESTA BIANCA PRIMA DI OGNI PARTITA IN CASA DELLA S.S. LAZIO PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA

 


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di S.S. Lazio S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Petretti e Raimondo dell'Avvocatura Comunale di Roma Capitale e Presutti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza in data 21 settembre 2010 (prot. n. QL 66548), la S.S. Lazio s.p.a., con sede in Formello (Roma), informava il Comune di Roma circa l’esibizione di un’aquila di mare testa bianca (Haliaeetus leucocephalus), nata in cattività e denominata “Olympia”, prima di una manifestazione fissata per l’indomani, presso lo stadio Olimpico di Roma.

Il Comune con nota prot. n. 66706 del 22 settembre 2010 (a firma del Direttore U.O. Benessere animali del Dipartimento tutela ambientale e del verde protezione civile) esprimeva “alcune” perplessità in ordine all’istanza e con riferimento all’art. 20, comma 1, del regolamento comunale sulla tutela degli animali , si asteneva dal rilasciare alcun parere autorizzatorio, , nella ritenuta necessità che l’istanza fosse presentata almeno trenta giorni prima della manifestazione e che fosse assolto l’obbligo di specificare il nominativo del medico veterinario, responsabile dell’assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione..

Su altra istanza della S.S. Lazio (prot. n. QL 66587 del 21 settembre 2010), il Comune di Roma emanava la nota prot. n. 66872 del 22 settembre 2010, con cui il X Dipartimento tutela ambientale e del verde, U.O. Benessere animali , si esprimeva positivamente circa l’utilizzo dell’ esemplare di aquila di mare dalla testa bianca prima di ogni partita in casa della S.S. Lazio presso lo stadio Olimpico di Roma, con le modalità indicate nella istanza stessa e con la presenza di un veterinario durante tutte le fasi di utilizzo dell’animale.

L’atto era adottato di concerto con il Direttore del Dipartimento10° tutela ambientale e con l’Assessore preposto

La L.A.V. Onlus impugnava quest’ultima nota del Comune innanzi al T.A.R. del Lazio, deducendo in diritto: A) – violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 16, 20 e 48 del regolamento comunale tutela degli animali, travisamento e incompetenza dell’Autorità emanante: B) – violazione dell’art. 727 c.p., carenza di istruttoria e divieto di integrazione postuma della motivazione.

Il T.A.R adito, a prescindere da approfondimenti sull’ammissibilità del ricorso, lo ha rigettato nel merito.

Avverso la sentenza ricorre ora la L.A.V. Onlus per: A) - Errata applicazione del regolamento comunale sulla tutela degli animali. Errata applicazione degli artt. 8, 16, 20 e 48. Travisamento, errata applicazione di norme giuridiche. Incompetenza. Ultrapetizione. Difetto di motivazione. B) – Violazione dell’ art. 544 – ter c.p.. Carenza istruttoria. Divieto di integrazione postuma della motivazione.

Dall’esame dell’atto di appello si rileva che il ricorrente, preliminarmente, insiste sul fatto che l’autorizzazione di cui è causa, risulterebbe viziata per incompetenza perché non rilasciata dal titolare dell’Ufficio Diritti Animali (più esattamente U.O. Benessere animali), malgrado egli fosse, asseritamente, presente presso gli uffici del Dipartimento.

Inoltre l’istanza positivamente valutata dall’Amministrazione appellata, risulterebbe formulata ai sensi dell’art. 16, comma 6, del regolamento comunale che, ad avviso dell’appellante, sarebbe non applicabile, perché la previsione in questione riguarderebbe l’utilizzo di animali per riprese di cinema, TV e pubblicità e per mostre, esposizioni ecc., senza fini di lucro, autorizzate previo parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali, mentre nel caso di specie l’evento risulterebbe essere a fini di lucro.

Non sarebbe poi stato tenuto in debita considerazione lo scopo del regolamento, di tutelare il benessere animale, che si sostanzia nella necessità di evitare che questi venga sottoposto a stress.

2.Si prescinde dall’esame delle eccezioni sollevate da controparte circa la ammissibilità dell’appello, essendo esso da rigettare perché infondato nel merito.

A)- Circa la competenza al rilascio dell’autorizzazione del 22 settembre 2010, recante il n. 66872 di protocollo, occorre premettere che il provvedimento, in quanto adottato e sottoscritto da un dirigente comunale è, sul piano formale, atto di natura gestionale, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, laddove attribuisce natura politica all’atto in parola, solo perchè risulta protocollato presso l’Assessorato Tutela Ambientale del Comune di Roma.

Sul punto deve, infatti, rilevarsi che il X Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, in cui è incardinata l’U.O. Benessere animali, opera nell’ambito dell’Assessorato politiche ambientali e del verde urbano del Comune di Roma. Né si intravedono incongruenze quanto alla protocollazione, perché correlata alla sede e alle modalità di presentazione dell’istanza.

Sempre in ordine alla competenza, deve osservarsi che l’atto impugnato proviene dalla competente U.O. Benessere Animali, è a firma di dirigente dello stesso ed è stato adottato di concerto – e quindi concordemente – con il sovraordinato Direttore del Dipartimento interessato.

Non vengono d’altra parte congruamente elementi probatori utili a dimostrare che il funzionario, sottoscrittore abbia agito in violazione delle proprie funzioni, ben potendo lo stesso avere operato ad esempio per assenza del titolare dell’U.O. (che non consta avere successivamente espresso formale dissenso al riguardo).

Non assume rilievo, poi, l’essere intervenuto, ad abundantiam, il concerto dell’Assessore alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano, preposto al ramo, titolare solo dei poteri a lui delegati dal Sindaco a termini del T.U. n. 267/2000, privi di immediata rilevanza sul piano autorizzatorio.

B)- Nel merito, risulta dagli atti che il 21 settembre 2011 il Team manager della S.S. Lazio ha prodotto una prima informativa circa l’esibizione dell’aquila, da tenersi il giorno successivo mediante un volo sulla stadio Olimpico di Roma.

Sull’informativa-istanza, acquisita col n. QL 66548 di protocollo, il Comune di Roma si è espresso negativamente con nota del 22 settembre 2011 a firma del Dirigente dell’U.O. Ufficio Benessere Animali del X Dipartimento perché, a termini dell’art. 20, comma 1, del vigente regolamento comunale sulla tutela degli animali, la richiesta doveva essere prodotta almeno trenta giorni prima dell’evento e mancava l’indicazione del medico veterinario, responsabile dell’assistenza zooiatrica, obbligato ad essere presente per tutta la durata della manifestazione.

La seconda istanza, dello stesso 21 settembre (prot. n. QL 66587), è stata diversamente valutata dal Comune e l’impiego del volatile è stato autorizzato nel rispetto delle garanzie (le sole qui rilevanti ai fini del decidere) per il suo benessere e salute, nella considerazione che sia l’istanza che il conseguente provvedimento del Comune, a prescindere dai richiami formali della società istante, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, del regolamento, in presenza dei requisiti e nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, tanto che nella richiesta, osserva il primo Giudice, “si chiede l’autorizzazione per il coinvolgimento del volatile in questione nell’occasione d’una o più manifestazioni pubbliche, nella specie di carattere sportivo non ippico”.

Di conseguenza non ricorrono i divieti di cui all’art. 16, comma 1, norma applicabile solo alle fattispecie espressamente previste, mentre per le manifestazioni pubbliche di cui all’art. 20 il divieto è escluso dal particolare regime autorizzativo.

Non sussiste, quindi, contraddizione tra l’atto impugnato e quello precedente , disposto per generiche perplessità e per difetto dei requisiti prescritti dal citato art. 20, comma 1 del regolamento (all’evidenza ritenuti superati dalla seconda istanza della società sportiva).

Parimenti, non ricorre, come già evidenziato, la prospettata incompetenza dell’Autorità emanante l’atto impugnato, perche adottato quest’ultimo, dall’U.O. Benessere Animali, di concerto con il X Dipartimento Tutela ambientale e l’Assessorato del ramo.

Il regime autorizzativo ex art. 20, comma 1 non trova poi limitazioni nell’art. 8, commi 9 e 22 del regolamento, tenendo conto degli artt. 16 e 20, consente l’esibizione pubblica di animali, con il rispetto dovuto ad esseri viventi, mentre lo stress psicofisico di un’aquila allevata in cattività non può essere equiparato a quello cui sarebbe sottoposto un esemplare selvatico, privo di stretto e fiduciario contatto con il falconiere.

Vanno infine al riguardo richiamate le condivisibili argomentazioni del TAR laddove si sostiene che in disparte l’inammissibilità della diretta deduzione in questa sede di illeciti penali —la cui cognizione, ove essi sussistano, spetta in via esclusiva all’AGO—, non convince, né in linea di principio, né tampoco con riguardo all’attività autorizzata, la doglianza attorea circa l’insopportabilità per l’aquila dell’addestramento ad essa impartito, segnatamente ai fini della sua esibizione in uno stadio.

Attesa la novità delle questioni poste dall’odierno appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’attuale grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)  

 

 
 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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